Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-03-2012, n. 4514 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato (nel domicilio eletto nel giudizio di appello) a L.P.C., l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che, avendo "con PCV del 21 luglio 2001 nei confronti della … ARCASA srl, rappresentata" dalla L.P., "che lo ha sottoscritto", "la Guardia di Finanza … constatato violazioni formali e sostanziali riferite a imposte dirette ed IVA per le annualità 1997, 1998, 1999 e 2000", l’Ufficio (con distinti avvisi) aveva accertato, per l’anno 1998, "un maggior reddito" a carico sia della società che della L. P. ("soda al 99%"), in forza di tre motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 526/39/09 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (depositata il 15 luglio 2009) che aveva respinto l’appello dell’ Ufficio avverso la sfavorevole decisione (113/08/06) della Commissione Tributaria Provinciale di Latina la quale aveva annullato l’avviso a carico della socia.

L’intimata non svolgeva attività difensiva.

Motivi della decisione

A. La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso il gravame dell’Ufficio osservando:

– "a fronte di specifica contestazione di parte resistente in ordine alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione all’avviso di accertamento, l’appellante non fornisce alcuna valida prova a sostegno rafforzando in tal modo … le doglianze avanzate in ordine al pregiudizio dei diritti della difesa";

– "l’Ufficio non supporta le sue argomentazioni che restano pertanto mere e generiche affermazioni prive di riscontro probatorio");

– "l’appellante ripropone .. le stesse affermazioni già disattese dai primi giudici con ampia e diffusa motivazione".

B. L’Agenzia impugna la decisione per tre motivi:

– con l’uno, assunto aver l’Ufficio dedotto in appello (a) risultare "per tabulas … che all’avviso di accertamento nei confronti della contribuente è stato allegato il diverso atto di accertamento emesso nei confronti della società partecipata" e (b) essere il PVC "di cui" la stessa lamentava "l’omessa allegazione all’atto impugnato … ben conosciuto" alla "contribuente" ("avendolo sottoscritto"), denunzia "nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato" avendo "la CTR" omesso "di pronunciarsi sul thema decidendi sottopostole";

– con il successivo, denunzia ("in subordine") "insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo" dato dalla sufficienza della motivazione dell’"atto impositivo" in conseguenza dell’allegazione allo stesso di "copia della rettifica … relativa alla società";

– con il terzo (ultimo) motivo, denunzia ("sempre in subordine") "violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42", affermando essere "pacifico e incontroverso che il PVC di cui la contribuente lamenta la mancata allegazione all’avviso impugnato è stato da questa conosciuto in quanto sottoscritto in qualità di legale rappresentante della società partecipata".

C. Il ricorso dell’Agenzia deve essere accolto con specifico riferimento al dedotto vizio motivazionale.

La decisione del giudice di appello (il cui tenore testuale è stato innanzi riprodotto), infatti, si rivela del tutto apodittica in quanto non esplicita nessuna ragione a fondamento del superamento delle argomentazioni opposte dall’Agenzia e risulta fondata su affermazioni meramente tautologiche, come il mero rinvio acriticamente adesivo – perciò inidoneo: cfr. Cass., 2^: 12 agosto 2010 n. 18625, 18 giugno 2010 n. 16650, 11 giugno 2010 n. 14191; 3^, 27 marzo 2007 n. 7449, ex multis – alla decisione di primo grado, della quale neppure sono state riprodotte e/o sintetizzate le motivazioni.

L’ osservazione della Commissione Tributaria Regionale "l’appellante ripropone .. le stesse affermazioni già disattese dai primi giudici con ampia e diffusa motivazione", poi ed infine, palesa un errore giuridico in ordine alla specificità (non necessariamente novità) dei motivi di impugnazione: questa sezione, infatti (sentenza 16 giugno 2006 n. 14031, che richiama "Cass. 23742/04"), ha già chiarito che il requisito della "specificità dei motivi di appello" ("finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza") – pur esigendo che "alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime" – non esclude che "il dissenso della parte soccombente … si sostami proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi", con l’ulteriore corollario secondo cui "in tema di processo tributario la riproposizione, in appello, delle stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell’atto impugnato, in quanto considerate dall’Amministrazione idonee a sostenere la legittimità dell’atto e confutare le diverse conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, è idonea ad assolvere l’onere d’impugnazione specifica, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53".

D. In definitiva, il complessivo vizio riscontrato impone di cassare la sentenza impugnata e di rinviare la causa, siccome bisognevole dell’esame, nel merito, delle ragioni dell’appello dell’Ufficio, a sezione diversa della stessa Commissione Tributaria Regionale affinchè provveda a detto esame (dando compiuta motivazione del risultato raggiunto) nonchè a regolare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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