Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 12-10-2011, n. 36842 Chiusura ed avviso di chiusura delle indagini preliminari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 10 giugno 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma – dopo avere dichiarato inammissibile la opposizione della parte lesa C.M.A., perchè priva di richieste investigative – ha emesso decreto di archiviazione in relazione alla querela/denuncia presentata dalla donna.

Indi, la C. ha proposto nuovo atto di opposizione (e successivamente depositato una memoria) facendo presente che tutti i fatti da lei segnalati erano documentati ed esistevano prove a sostegno delle sue accuse.

Tanto premesso, è appena il caso di ricordare come, nei confronti di un provvedimento di archiviazione, non sia attivabile la opposizione prevista dall’art. 410 c.p.p., ma solo ricorso in Cassazione ed esclusivamente per violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 5.

Di conseguenza, la Corte (ritenendo che la disposizione dell’art. 568 c.p.p., comma 5 si applichi anche a rimedi eterogenei non aventi entrambi il carattere della impugnazione) qualifica l’opposizione come ricorso per Cassazione e lo dichiara inammissibile.

Invero, non vi è stata alcuna violazione del diritto al contraddittorio dal momento che l’atto di opposizione non conteneva l’indicazione di ulteriori indagini ed, in tale contesto, correttamente il Giudice ha deciso del plano (come prevede l’art. 410 c.p.p., comma 2). Inoltre, l’atto qualificato ricorso e non proposto da imputato o indagato, non è siglato da difensore iscritto nello apposito albo della Corte di Cassazione come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613 c.p.p., comma 1.

Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro cinquecento – alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Qualificato l’atto di opposizione come ricorso in Cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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