Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-03-2012, n. 4512 Tassa rimozione rifiuti solidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Autocarrozzeria F.lli Davini S.n.c., con attività nel comune di Capannori, ha impugnato due avvisi di accertamento TIA, riferiti, il primo, agli anni dal 2001 al 2004 ed il secondo all’anno 2005, notificati dalla Ascit Servizi Ambientali s.p.a., concessionaria del relativo servizio per conto del predetto comune di Capannori.

Gli avvisi contestati recuperavano a tassazione superfici maggiori di quelle dichiarate, con i conseguenti oneri sanzionatoli, finanziari (interessi) e fiscali (Iva e tributo provinciale).

La commissione tributaria provinciale adita ha rigettato il ricorso.

Su appello della società contribuente, la commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’impugnazione nel merito, recependo l’eccezione di difetto di legittimazione del comune.

La società ricorre oggi contro la società concessionaria e contro il comune di Capannori, chiedendo la cassazione della sentenza di appello, sulla base di otto motivi.

Resiste la sola società concessionaria.

Entrambe le parti costituite hanno poi depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Il ricorso nei confronti del Comune di Capannori è inammissibile perchè non censura la ritenuta carenza di legittimazione.

Il ricorso nei confronti della società concessionaria merita accoglimento in relazione al secondo motivo, assorbiti tutti gli altri.

Con il secondo mezzo, infatti, la società ricorrente denuncia la totale carenza di motivazione della sentenza impugnata, su tutte le questioni riproposte all’esame della CTR. Il motivo è fondato. I giudici di appello, esaurita la narrazione del fatto, hanno dichiarato il difetto di legittimazione del Comune e poi, dopo aver citato la giurisprudenza di questa Corte e della Corte Costituzionale sulla natura tributaria della TIA, concludono: "da tutto quanto precede non risulta meritevole di favorevole considerazione alcuna delle doglianze riproposte nell’appello e puntualmente contraddette con motivate argomentazioni in toto condivise nella appellata sentenza". La motivazione è del tutto apparente e, quindi, omessa, perchè l’affermazione che "tutto quanto precede" non è meritevole di "favorevole considerazione", non spiega assolutamente nulla. Con la stessa disinvoltura e con la stessa valenza argomentativa, la CTR avrebbe potuto affermare il contrario, eliminando semplicemente il non. I giudici di appello si sono appiattiti sulla decisione di primo grado ed hanno motivato la loro sentenza limitandosi a condividere le motivazioni dei giudici di primo grado, senza nessuna riconsiderazione critica. Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, "la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima quando il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando come nelle specie la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame" (Cass. 15483/2008, conf. 18625/2010, 11138/2011).

Tutti gli altri motivi, che attengono alle singole questioni non esaminate dai giudici di appello, sono assorbiti.

Conseguentemente, va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Comune, senza liquidazione di spese, attesa la inerzia della parte vittoriosa. Il ricorso va invece accolto nei confronti dell’Ascit Servizi Ambientali s.p.a.: la sentenza impugnata deve essere cassata nei suoi confronti e la causa deve essere rinviata al giudice "a quo" per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di Capannori, accoglie il secondo motivo di ricorso nei confronti della società concessionaria, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla CTR della Toscana, altra sezione anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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