Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 12-10-2011, n. 36841 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.D. ha proposto ricorso per Cassazione per l’annullamento della ordinanza 8 maggio 2010, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, a sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, ha convalidato il decreto del Questore della stessa città che gli imponeva, per anni tre, di presentarsi alla autorità di Pubblica sicurezza in concomitanza con determinate manifestazioni sportive.

Il ricorrente deduce difetto di motivazione e violazione di legge per non avere il Giudice fatto riferimento e tenuto presente una sua memoria difensiva tempestivamente presentata. La censura è manifestamente infondata in quanto nel caso in esame non è riscontrabile alcuna violazione dei diritti di intervento o assistenza tecnica del ricorrente.

Nel termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore, il diffidato può interloquire, con contraddittorio cartolare, facendo pervenire all’ufficio del Giudice per le indagini preliminari una memoria. Perchè la possibilità di difendersi non rappresenti una garanzia meramente formale, necessita che siano prese in considerazioni e confutare le censure del diffidato (tranne che siano ictu oculi pretestuose); non è richiesto che il Giudice, nella sua ordinanza, menzioni lo scritto difensivo e lo disattenda esplicitamente essendo sufficiente una confutazione implicita. Tale situazione si è verificata nel caso in esame. Nella memoria, il ricorrente aveva fatto presente che erano carenti i requisiti della necessità ed urgenza del provvedimento questorile, che era stato rimesso in libertà dopo l’arresto, che la durata della misura era immotivata, che non è stata data la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo a sensi della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8. Ora, il Giudice, sul primo punto, ha risposto evidenziando che le ragioni di necessità ed urgenza erano correlate al prossimo verificarsi di manifestazioni sportive; pertanto, era evidenziabile il requisito richiesto dall’art. 13 Cost. perchè il decreto del Questore doveva avere esecuzione prima della possibilità del controllo giurisdizionale. La seconda prospettazione difensiva era finalizzata a contrastare l’esistenza della necessaria pericolosità sottesa alla applicazione della misura; sul questo argomento, il Giudice ha motivato il suo convincimento utilizzano la condotta violenta ed antigiuridica che ha portato allo arresto (che è stato convalidato) come indice sintomatico della pericolosità del soggetto.

La conclusione non è censurabile perchè il Giudice ha tratto dalle emergenza acquisite il ragionevole convincimento sulla pericolosità dell’intimato e sulla necessità di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Sul terzo tema proposto dalla memoria , il Giudice si è limitato a ritenere necessaria l’entità della misura comminata dal Questore; la grave pericolosità del soggetto dimostrata dai reati per i quali era stato arrestato ( L. n. 401 del 1989, art. 6 bis – artt. 337, 582, 585 e 577 c.p., art. 61 c.p., n. 10) rendeva congrua la durata della misura che non necessitava di una motivazione più esaustiva.

La residua deduzione della memoria era, all’evidenza, inconferente e, di conseguenza, il Giudice era esonerato dal confutarla.

Nel procedimento amministrativo che si conclude con il provvedimento di interdizione a taluno dell’accesso ai luoghi ove si svolgono eventi sportivi, non sussiste l’obbligo della Amministrazione di dare comunicazione del suo avvio date le particolari esigenze di necessità ed urgenza connaturali a tale tipo di procedimento. La previsione della L. n. 241 del 1990, art. 7 è inapplicabile alla prescrizione a comparire in un ufficio di Polizia perchè il provvedimento è soggetto a decadenza se non convalidato nel termine dal Giudice (ex plurimis: Cass. Sez. 3 sentenza 29923/2006). Per le esposte considerazioni, la Corte dichiara inammissibile il ricorso con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che reputa congruo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa della Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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