Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 12-10-2011, n. 36839

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.S. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale della Spezia applicava ai sensi dell’art. 444 c.p. la pena concordata di anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 61 c.p., n. 11 bis, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge in relazione all’art. 81 c.p., comma 2, affermando che doveva essere riconosciuta la continuazione del reato in relazione alla condanna dell’1 ottobre 2007 per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti, emessa dal GUP del tribunale di Modena e divenuta irrevocabile di 17 aprile 2008, ricorrendone l’identità del disegno criminoso.

Ciò posto, essendo in contestazione proprio il profilo della entità della pena, ritiene il Collegio in via preliminare e d’ufficio di dovere rilevare che la disposizione dell’articolo 61 numero 11 bis del codice penale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 249 del 2010.

Di conseguenza la pena appare comunque illegalmente determinata non potendo il giudice procedere al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche in mancanza dell’aggravante in questione.

Di qui la necessità di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di La Spezia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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