Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 12-10-2011, n. 36838

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza dell’11.12.2009 il Gup del Tribunale di Napoli applicava a S.M., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3 dichiarata prevalente sulla contestata aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di anni 1 e mesi 10 di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis c.p.; pena sospesa. Propone ricorso per cassazione il S., a mezzo del difensore, denunciando la erronea applicazione di norme processuali in relazione agli artt. 333, 337 e 129 c.p.p. La querela in atti è priva di sottoscrizione autentica della querelante; il Gup avrebbe, quindi (dovuto emettere sentenza di proscioglimento ex art. 444 c.p.p., comma 2 per assenza della condizione di procedibilità. 2) Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cpv. c.p.p. Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perchè essi sono coperti dal patteggiamento.

Il patteggiamento comporta altresì la rinuncia a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale (nei limiti dell’art. 129 c.p.p.) e processuale (nei limiti dell’art. 179 c.p.p.) salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso prestato (cfr. Cass. sez. 4 n. 16832 dell’11.4.2008; conf.

Cass. sez. 6 n.32391 del 25.6.2003; Cass. sez. 2 n. 6383 del 29.1.2008).

2.1.1) La nullità dedotta, pur se in ipotesi esistente, non rientrerebbe in alcuna di quelle assolute ed insanabili previste dall’art. 179 c.p.p. e deve, perciò, ritenersi che il ricorrente, avendo prestato il consenso all’applicazione della pena, abbia rinunciato a proporla.

2.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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