Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 12-10-2011, n. 36836 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il P.M. presso il Tribunale di Roma, in data 25.6.2009, chiedeva al GIP l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di F.M., indagato per i reati di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167 e art. 594 c.p.. Assumeva il P.M. che gli elementi raccolti nelle indagini preliminari erano inidonei per l’esercizio dell’azione penale. Il GIP, con ordinanza (rectius decreto) del 21.9.2009, ritenuta inammissibile ex art. 410 c.p.p. l’opposizione proposta dalla persona offesa D.R.D. (non essendo indicati l’oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova) disponeva l’archiviazione del procedimento.

2) Ricorre per cassazione il D.R., denunciando la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata fissazione dell’udienza camerale. Il GIP non ha neppure letto l’atto di opposizione composto di ben 22 cartelle. Il giudice, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve limitarsi a valutare la pertinenza dei temi di indagine proposti, e non può spingersi ad una valutazione del merito di essi o ad un giudizio prognostico sull’esito degli stessi.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) L’art. 410 c.p.p., comma 2 prevede che se l’opposizione proposta avverso la richiesta di archiviazione del P.M., e inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato.

A norma del successivo comma 3 del medesimo art. 410 c.p.p., al di fuori dei casi previsti dal comma 2 (se cioè l’opposizione non viene dichiarata inammissibile o la notizia di reato infondata (con conseguente emanazione di decreto di archiviazione motivato), il GIP deve provvedere a norma dell’art. 409 c.p.p., commi 2, 3, 4, e 5.

E’ consentita quindi l’emanazione del decreto di archiviazione "de plano" nel caso di inammissibilità dell’opposizione e di infondatezza della notizia di reato.

3.1.1) Nonostante alcune decisioni in senso contrario, ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ex art. 410 c.p.p., comma 2 deve riguardare soltanto la pertinenza e la specificità degli atti di indagine richiesti e non invece la capacità dei mezzi di prova proposti (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 n. 40638 del 23.9.2003- Giuliano; conf. Cass.sez. 4 10.10.2001 – Bic; Cass.sez.6 n.19618 del 19.3.2004; Cass.sez.6 n.40583 del 29.5.2008).

La disciplina dettata dall’art. 410 c.p.p., commi 1 e 2 ha introdotto, invero, un meccanismo idoneo ad impedire istanze di prosecuzione delle indagini pretestuose o dilatorie, fornendo in tali ipotesi al giudice lo strumento per adottare immediatamente il decreto di archiviazione (cfr.sent.Corte Cost.n.95/1997).

Quando, invece, le indagini siano pertinenti e specifiche il giudice non può impedire l’instaurazione del contraddittorio. Dal combinato disposto dell’art. 410 c.p.p., comma 3 e art. 409 c.p.p., comma 2 risulta chiaramente che, a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, la "regola" è l’instaurazione del contraddittorio e che soltanto nelle due ipotesi tassative di cui all’art. 409 c.p.p., comma 2 è consentito provvedere de plano. Non può, quindi, il GIP anticipare, inaudita altera parte, valutazioni di merito in relazione alla fondatezza delle indagini suppletive richieste o effettuare una prognosi dell’esito delle investigazioni.

3.2) Tanto premesso, come fa rilevare anche il P.G, nella sua requisitoria scritta, il GIP, apoditticamente, ha ritenuto inammissibile l’opposizione (per non essere stati indicati l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova), senza argomentare in relazione alla natura ed alla portata delle richieste contenute nel "corposo" atto di opposizione. Non è possibile, quindi, alcun controllo in ordine alle ragioni che hanno indotto il GIP, previa effettiva disamina e verifica dell’atto di opposizione, a disattendere le deduzioni della parte offesa.

3.3) Sussistendo la denunciata violazione di legge, il provvedimento impugnato va annullato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *