Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-11-2011, n. 387 Sanità pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al TAR di Catania, la struttura ricorrente impugnava gli atti con i quali l’ASP di Catania aveva determinato il budget spettantele per l’anno 2009.

2. Il Collegio di prime cure, preliminarmente, esaminava d’ufficio la questione dell’integrità del contraddittorio, con specifico riferimento alla presenza di controinteressati non evocati in giudizio, non essendo stato notificato il ricorso ad alcuna delle strutture esercenti la medesima attività della ricorrente.

Orbene, il Tribunale amministrativo, pur consapevole di precedente diverso e copioso orientamento, anche della stessa Sezione, muovendo dalla considerazione che l’eventuale aumento del budget di una struttura sanitaria può essere realizzato soltanto a scapito di altre strutture sanitarie, poiché la spesa regionale per l’erogazione delle prestazioni sanitarie non può crescere in modo incrementale, ha dichiarato, in conclusione, il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati.

3. Lo studio radiologico appellante ha chiesto l’integrale riforma della predetta pronunzia, muovendo dalla considerazione che non è possibile, nella fattispecie, individuare un controinteressato da intimare obbligatoriamente e comunque ribadendo, nel merito, la fondatezza dei vizi dedotti per l’annullamento dell’atto impugnato.

4. L’Azienda sanitaria intimata si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

5. Anche l’Assessorato regionale alla salute si è costituito in giudizio, ma unicamente per chiedere che venga estromesso, per difetto di ogni legittimazione passiva, dal giudizio stesso.

Le parti hanno depositato memoria.

Con ordinanza n. 344/11 del 18 marzo 2011, è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, attesa la mancanza dei presupposti, con particolare riguardo all’elemento del pregiudizio grave ed irreparabile.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

6. Premesso che non può disporsi l’estromissione dal giudizio dell’Assessorato competente, atteso che l’Amministrazione regionale non può dirsi completamente estranea ai processi di assegnazione dei budget di spesa alle strutture private convenzionate, l’appello merita accoglimento per quanto, in via parziale, può essere allo stato deciso (in punto di rito), mentre per il resto (nel merito) devono disporsi acquisizioni istruttorie, nei sensi di cui appresso.

7. Non si intravedono, in caso di contestazione di un budget annuale di spesa, posizioni di controinteresse in senso tecnico nelle altre strutture sanitarie specialistiche convenzionate per la stessa branca, in quanto al variare, in senso incrementale o meno, di un budget assegnato alla singola struttura non può connettersi alcun effetto automatico di variazione, in senso di decremento o meno, in capo alle strutture similari.

Al riguardo, è sufficiente pensare ai meccanismi di disposizione ed attuazione della spesa sanitaria, alle ipotesi di residui, per non parlare dei casi di retribuzioni di prestazioni in eccedenza del budget e così via esemplificando. Tutto depone nel senso sopraindicato.

Del resto, l’aggregato assegnato all’Azienda sanitaria non può corrispondere per definizione al mero coacervo, in termini di sommatoria, dei budget assegnati alle varie strutture, di modo che ampliando un budget si assiste ad un restringimento automatico delle altre quote assegnate.

Per di più, nel caso di specie, viene in contestazione non la scelta discrezionale di ripartizione del budget complessivo, bensì le modalità di calcolo che hanno portato a definire, nel singolo rapporto con il soggetto interessato, il budget specifico.

L’appello, dunque, va accolto per questa parte.

8. Ritenuta la causa ai fini della valutazione del merito, il Collegio ritiene che debba disporsi, con pronunzia per questa parte interlocutoria, l’acquisizione, in via istruttoria, di documentati chiarimenti circa i conteggi che hanno portato ad assegnare il budget contestato, a fronte delle pretese inevase della struttura ricorrente, evidenziando, in maniera peculiare e specifica, l’esatta situazione circa le prestazioni di RMN da prendersi a riferimento.

A tale onere è chiamata l’Azienda sanitaria intimata, nel termine di trenta giorni dalla notifica, o previa comunicazione, della presente decisione.

Fissa, per il prosieguo del giudizio, la prima udienza pubblica utile del mese di marzo 2012.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in appello in epigrafe, nei termini di cui in motivazione. Per il resto dispone acquisizioni istruttorie, nei sensi e termini parimenti indicati in parte motiva.

Fissa per il prosieguo del giudizio la prima udienza pubblica utile del mese di marzo 2012.

Spese al definitivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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