Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-03-2012, n. 4506 Imposta patrimonio netto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità per tardività dell’avviso di accertamento notificato al Consorzio per la Ricerca sulla Microelettronica nel Mezzogiorno (CO.RI.M.ME.) nell’agosto 2005 a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese relativa all’anno 1997, In particolare, il giudice di merito ha ritenuto inapplicabile nella fattispecie la proroga biennale dei termini di accertamento, stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della legge medesima, poichè il contribuente non si è avvalso della definizione agevolata di cui alle norme anzidette in quanto ciò gli era precluso dalla stessa legge sul condono (essendogli stato notificato processo verbale di constatazione).

2. Il CO.RI.M.ME. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 10, per avere il giudice a quo ritenuto inapplicabile nella fattispecie la proroga biennale del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, sulla base della considerazione che il contribuente non si è avvalso del condono non per libera scelta, ma per una preclusione prevista dalla stessa normativa di definizione agevolata.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di affermare il principio, che il Collegio pienamente condivide, in virtù del quale la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchè raggiunto da un processo verbale di constatazione notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge: posto, infatti, che la legge concede proroga all’ufficio per l’accertamento nei confronti dei contribuenti "che non si avvalgono" dei benefici recati dagli artt. da 7 a 9 della legge, all’interprete non è lecito distinguere fra soggetti che non intendono e soggetti che non possono avvalersene, poichè l’espressione "non avvalersi", secondo il significato proprio delle parole ( art. 12 preleggi), descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio indicato, non essendo specificata nella legge alcuna riserva (Cass. n. 17395 del 2010; cfr., anche, Cass. n. 22038 del 2010).

Del resto, anche la Corte costituzionale ha ritenuto che la detta interpretazione non viola gli artt. 3, 24 e 97 Cost., osservando che la proroga disposta dalla norma in esame ha la finalità non di "punire" chi abbia scelto di non avvalersi del condono, ma di ovviare al sensibile aggravio di lavoro e ai relativi rischi di disservizio e di mancato rispetto degli ordinari termini di prescrizione e di decadenza della pretesa fiscale, che prevedibilmente derivano agli uffici finanziari dalla necessità di eseguire le operazioni di verifica conseguenti alla presentazione delle richieste di condono dei contribuenti (sentenza n. 356 del 2008).

2. Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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