Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-07-2011) 12-10-2011, n. 36767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M. ricorre avverso la sentenza, in data 21.12.2010, del Tribunale di Rovigo, con la quale è stata applicata, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di estorsione aggravata continuata, e chiedendone l’annullamento, deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 1, Sent. n. 4688/2007 Rv. 236622).

Risultando dal testo della gravata sentenza che l’indagine in questione è stata effettuata con esito positivo per la ratifica del patto, ed è stata verificata l’insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p., l’obbligo di motivazione è stato assolto.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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