Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-03-2012, n. 4504 Concordato tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte indicata in epigrafe, con la quale è stata ritenuta l’illegittimità degli avvisi di mora notificati a M.L. a seguito del mancato perfezionamento del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, in ragione dell’omesso versamento della seconda rata dell’importo dovuto.

2. Il contribuente ha resistito con controricorso, mentre l’Equitalia Sestri s.p.a. ha depositato controricorso adesivo al ricorso dell’Agenzia.

3. All’esito della camera di consiglio del 20 aprile 2011, per la quale il ricorso era stato già fissato, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.

4. L’Avvocato dello Stato ha depositato dichiarazione di persistenza dell’interesse alla trattazione della causa, ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26 (come modificato dal D.L. n. 212 del 2011, art. 14).

Motivi della decisione

1. L’eccezione, sollevata in udienza dal difensore del controricorrente, di invalidità della suddetta dichiarazione di persistenza dell’interesse alla trattazione della causa in quanto priva della sottoscrizione della parte, deve essere disattesa ai sensi del combinato disposto del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 45, in base al quale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. un., n. 23020 del 2005 e succ. conff.), anche nel caso – come quello in esame – di patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario il rilascio, da parte dell’Agenzia fiscale, di una specifica procura all’Avvocatura stessa per ogni singolo giudizio, con conseguente inapplicabilità del meccanismo formale di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 26 (norma poi abrogata dall’art. 14 del d.l. n. 212 del 2011, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 10 del 2012) (così Cass. n. 2609 del 2012 ed altre conformi).

2. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene la tesi della decadenza dalla definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 12, per effetto dell’omesso versamento della seconda rata dell’importo dovuto.

Il motivo è fondato.

Il citato art. 12, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia.

Per tale forma di sanatoria, in assenza di disposizioni quali quelle di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16 – che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, ma che sono insuscettibili di applicazione analogica perchè ciascuna ipotesi di definizione agevolata prevista dalla citata legge costituisce disposizione di carattere eccezionale assistita da una propria specifica disciplina -, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi del beneficio; ciò anche perchè, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, normativamente indicato, da versarsi da parte del contribuente, per cui, come detto, l’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso, o anche soltanto il ritardato, versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata determinano l’inefficacia integrale della istanza di definizione (cfr., in termini, Cass, nn. 20746 e 24316 del 2010, nonchè, in senso analogo, sulla fattispecie di definizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, Cass. nn. 20745 del 2010 e 19546 del 2011).

3. Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Sussistono giusti motivi, anche in ragione del fatto che la giurisprudenza citata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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