Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 12-10-2011, n. 36889

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.V. ricorre avverso la sentenza della corte di appello di Torino del 1 ottobre 2010, che aveva sostanzialmente confermato la condanna pronunciata a suo carico da quel GUP, in esito a giudizio abbreviato, per i reati di furto pluriaggravato (due episodi), porto ingiustificato di un cacciavite, nonchè falsa dichiarazione della sua identità personale, riducendo tuttavia la pena irrogata in primo grado.

Deduce il ricorrente con tre motivi sostanzialmente l’inadeguata valutazione dei fatti e delle prove, sia in relazione all’affermazione di responsabilità per gli illeciti contestati, che all’omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 per il furto.

Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta il riesame delle valutazioni del fatto e delle prove che hanno effettuato i giudici del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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