Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 12-10-2011, n. 36888

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Z.D., costituito parte civile nel procedimento penale contro C.F., imputato del delitto di lesioni volontarie in suo danno ed assolto da detto reato dal giudice di pace di Roma, chiedeva al Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 572 c.p.p., di impugnare detta sentenza. La sua istanza veniva rigettata con decreto.

Ricorre avverso detto provvedimento deducendo l’inadeguatezza della sua motivazione, esposta dal P.M. in poche generiche righe manoscritte a margine dell’istanza.

Il ricorso è inammissibile, atteso che il decreto con cui il Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 572 c.p.p., comma 2, disattende l’istanza di proposizione dell’impugnazione, non è ricorribile, sia perchè, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, detta impugnazione non è prevista, sia perchè il provvedimento in questione non ha natura giurisdizionale, ma meramente amministrativa (Sez. 6 ordinanza n. 889 del 22.2.1996 Rv 204798; Sez. 5 ord. N. 21224 del 7.2.2003 Rv 225082). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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