T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 14-11-2011, n. 1817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio, di essere legale rappresentante della società Zanzibar s.r.l., che gestisce un esercizio commerciale denominato "Bar Diamante" sito in Mercato San Severino, alla via Licinella nn. 17/19, e di avere già in precedenza presentato domanda per il rilascio del patentino per la rivendita di generi di monopolio, respinta sul presupposto che la zona fosse già sufficientemente servita.

Deduce che l’istanza nuovamente presentata in data 29.1.2007 è stata respinta (rectius, archiviata) con l’impugnato provvedimento del 21.5.2007, fondato sul richiamo del precedente provvedimento negativo (n. 2770 del 1°.3.2006) e sul mancato mutamento delle condizioni sottese allo stesso.

Le censure formulate, al fine di conseguire l’annullamento del predetto provvedimento, sono così riassumibili: 1) l’amministrazione intimata ha fatto riferimento, nell’adozione della determinazione impugnata, ad atti istruttori risalenti all’anno 2005, omettendo di verificare le attuali esigenze di servizio; 2) quanto alla ragione di rigetto (desunta dal provvedimento negativo del 2006, oggetto di relatio) secondo cui "la zona è sufficientemente servita dalla rivendita n. 19 posta nelle immediate vicinanze dell’esercizio interessato al rilascio del patentino, e da patentino già funzionante a circa 220 metri", la parte ricorrente allega l’irrilevanza dell’elemento "distanza", dovendo attribuirsi preminenza alla valutazione della necessità di servire adeguatamente la zona, come si desume dalla circolare n. 06/63406 del 25.9.2001 e dalla giurisprudenza, nonché all’esigenza di espandere il servizio pubblico assicurato dalle rivendite esistenti, "nei tempi e nei luoghi" in cui il medesimo non può essere svolto da queste ultime: tali presupposti, afferma la parte ricorrente, ricorrono con riguardo al bar summenzionato, essendo questo molto frequentato, operando la rivendita n. 19 in una zona del tutto diversa rispetto alla strada di pertinenza dello stesso ed osservando esso un orario che attribuirebbe al patentino una funzione integrativa e sussidiaria della rivendita esistente, in modo da andare incontro alle esigenze di particolari categorie di utenti; 2) insufficiente, al fine di giustificare il provvedimento impugnato, è anche il riferimento alla presenza di una rivendita e di un altro patentino, fondandosi esso sul presupposto indimostrato che l’offerta di tabacchi di tali esercizi sia identica, per varietà dei prodotti e per facilità di approvvigionamento e di utilizzo, a quella assicurata dal rilascio del richiesto patentino; 3) nell’esaminare l’istanza di rilascio di un patentino, l’amministrazione deve valutare solo l’interesse pubblico a garantire la maggiore capillarità del settore di vendita, non l’interesse dei rivenditori vicini; 4) le circolari menzionate nel provvedimento impugnato sono state superate da quelle successivamente emesse, ed in particolare dalla circolare n. 04/63406 del 25.9.2001; 5) i rilievi contenuti nel parere della Guardia di Finanza del 22.11.2005 ed in quello della F.I.T. del 22.8.2005 sono in parte irrilevanti ed in parte inattuali, con particolare riguardo a quello secondo cui l’esercizio commerciale non si trova in un complesso aziendale o sportivo, a quello secondo cui l’esercizio del ricorrente emetterebbe circa 300 scontrini fiscali al giorno (laddove ne emette attualmente più di 400), a quello concernente l’assenza di incremento abitativo o commerciale della zona interessata, a quello relativo alla distanza con le esistenti rivendite o fra patentini, a quello secondo cui il rilascio del patentino recherebbe disturbo alle rivendite vicine (sotto tale ultimo profilo, la parte ricorrente deduce che il titolare del patentino deve rifornirsi presso la rivendita più vicina), a quello in base al quale l’esercizio del ricorrente sarebbe munito solo di sala di trattenimento (mentre è dotato anche di una sala fumatori); 6) il provvedimento impugnato viola il principio di libera concorrenza, la quale sarebbe favorita dalla istituzione di un nuovo patentino, nonché quello di iniziativa economica privata; 7) è stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prescritta dall’art. 10 bis l. n. 241/1990.

La difesa erariale ha eccepito il carattere meramente confermativo del provvedimento di diniego adottato in data 1.3.2006, all’uopo invocando la circolare del 25.9.2001, n. 63406, nella parte in cui prevede l’archiviazione delle istanze "reiterate senza elementi ulteriori".

Con i motivi aggiunti depositati il 7.8.2008, la parte ricorrente impugna il provvedimento negativo adottato dall’amministrazione intimata in relazione all’istanza del 31.3.2008, con la quale ha nuovamente chiesto di rilasciare il patentino alla luce dei nuovi elementi descritti nella perizia tecnica allegata nonché, in subordine, di ripetere l’attività istruttoria e di accertare la sopravvenienza degli allegati elementi nuovi, con particolare riguardo all’incremento della clientela del "Bar Diamante".

Mediante il citato provvedimento negativo, l’amministrazione ha evidenziato che essa si è già pronunciata con il provvedimento n. 2770 del 1°.3.2006, aggiungendo che in ordine allo stesso pende ricorso al T.A.R. e che si rende quindi necessario attendere la relativa pronuncia di merito, anche in considerazione del fatto che la pronuncia cautelare adottata "fa riferimento ad una zona già sufficientemente servita da una rivendita e un patentino".

Mediante le censure formulate, la parte ricorrente reitera, sub specie di illegittimità derivata, quelle articolate con il ricorso introduttivo, evidenziando inoltre di aver addotto elementi nuovi rispetto all’istanza del 31.3.2007 e rispetto agli accertamenti del 2005, desumibili dalla perizia tecnica dell’ing. Sica: in particolare, viene evidenziato che la località Licinella è diventata l’asse viario principale della zona, in essa si sono registrati una notevole crescita delle attività commerciali e l’insediamento di uffici tecnici ed amministrativi, vi si svolge il mercato rionale, sono state realizzate numerose costruzioni destinate ad abitazione, si è verificato l’incremento degli scontrini emessi dal "Bar Diamante" (400 al giorno e 450 nei fine settimana), la rivendita più vicina (a 150 metri) non riesce a garantire la continuità nella vendita giornaliera in quanto chiusa la domenica e non fornita di distributore automatico.

Con gli ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 7.1.2009, la parte ricorrente deduce che l’amministrazione intimata, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 853 dell’11.9.2008 (con la quale è stato ordinato alla stessa di rideterminarsi "valutando eventuali circostanze sopravvenute nel periodo intercorrente tra la precedente domanda e quella di cui è causa"), ha nuovamente respinto, con il provvedimento n. 13143 del 13.10.2008, l’istanza presentata, rilevando:

– che dal verbale di sopralluogo del 1.10.2008 si evince che la rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 19, ubicata a m. 182,50 dall’esercizio commerciale della parte ricorrente, è munita di distributore automatico;

– che la circolare n. 04/63406 del 25.9.2001 prevede una distanza superiore a m. 300 per i Comuni da 10.000 a 30.000 abitanti nell’ipotesi di rilascio di patentino in presenza di distributore automatico presso la rivendita più vicina;

– che a m. 241,90 e 265,00 funzionano già altri due patentini che coprono adeguatamente il servizio nella zona insieme alle rivendite n. 19 e n. 23, quest’ultima ubicata a m. 335, munita anch’essa di distributore automatico;

– che la zona interessata dallo sviluppo abitativo e commerciale non è quella in cui è ubicato il bar del richiedente il patentino ma quella di via Marcello, dove è stata installata la rivendita n. 26 di nuova istituzione, ai sensi del decreto direttoriale n. 13493 del 12.12.2006.

Le censure formulate con i suddetti motivi aggiunti reiterano quelle articolate con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti.

Viene inoltre dedotto: 1) che è stata omessa l’acquisizione dei pareri della Guardia di Finanza e delle organizzazioni rappresentative della categoria dei rivenditori, come prescritto dalla circolare n. 04/63406 del 25.9.2001; 2) che il sopralluogo non si è svolto in contraddittorio con il ricorrente né gli sono stati comunicati i relativi risultati: egli, ove gli fosse stata consentita la partecipazione, avrebbe rappresentato le circostanze sopravvenute, come l’apertura di una ricevitoria Sisal presso il Bar Diamante; 3) che il criterio della distanza è valido solo qualora di tratti dell’apertura di una nuova rivendita, non nel caso di rilascio di un patentino, presupponendo questo solo l’esigenza di servire adeguatamente la zona; 4) che sebbene la circolare del 2001 disponga il divieto di rilasciare patentini nel caso in cui la rivendita più vicina sia dotata di distributore automatico, essa non vincola l’amministrazione, prevedendo appunto, quale criterio generale, che le rivendite possono essere istituite qualora nuovi sviluppi abitativi e/o commerciali rendano palesi le carenze del servizio; inoltre, non è supportata da alcun riscontro logico e fattuale la tesi secondo cui l’offerta di tabacchi realizzata dal patentino sarebbe identica, per varietà di prodotti e per facilità di approvvigionamento e di utilizzo, a quella posta in essere mediante il richiesto patentino; 5) che l’assunto secondo cui "funzionano già altri due patentini che coprono adeguatamente il servizio nella zona" non è provato, nessun accertamento essendo stato fatto per comprovare tale situazione, essendosi l’amministrazione limitata ad operare un sopralluogo demandandone l’esecuzione ad un funzionario, che vi ha provveduto in un solo giorno; 6) che non sono stati svolti gli accertamenti tesi a verificare se le singole circostanze evidenziate dal ricorrente fossero tali da far desumere un incremento della domanda di tabacchi nella zona; 7) che la via Licinella e la via Marcello distano circa km. 1,100 l’una dall’altra, e che l’istanza del ricorrente indicava chiaramente le nuove attività presenti nella strada di riferimento, sì che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare l’incremento insediativo e commerciale della zona interessata.

La difesa erariale si oppone all’accoglimento dei suddetti motivi aggiunti.

Con gli ulteriori motivi aggiunti depositati in data 11.5.2010, il ricorrente deduce che, a seguito della pronuncia cautelare n. 70 del 22.9.2009, con la quale il T.A.R. ha ordinato all’amministrazione intimata di "rideterminarsi con l’acquisizione di pareri aggiornati e con la partecipazione di parte ricorrente al sopralluogo", è stato adottato l’ennesimo provvedimento negativo n. 6932/2010, con il quale:

– viene richiamato il sopralluogo effettuato alla presenza del ricorrente ed i pareri Guardia di Finanza e della F.I.T., evidenziandosi che dal primo è emerso che la zona interessata dal rilascio del patentino è servita dalla rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 19, ubicata a metri 190,80 dal locale proposto per l’istituzione del patentino e dotata anche di distributore automatico, risultando quindi al di sotto della distanza minima prevista dalla normativa vigente in materia;

– viene richiamata la circolare n. 04/63406 del 25.9.2001, laddove prevede una distanza superiore a m. 300 per i Comuni da 10.000 a 30.000 abitanti nell’ipotesi di rilascio di patentino in presenza di distributore automatico presso la rivendita più vicina;

– viene evidenziato che a m. 284,90 e 260,60 funzionano già altri due patentini nonché la rivendita ordinaria n. 23 ubicata, a m. 307,40 dal locale proposto per l’istituzione del patentino.

Mediante le censure proposte la parte ricorrente, oltre a reiterare quelle già formulate, espone che: 1) l’amministrazione intimata, eludendo le ordinanze cautelari, non ha verificato la sopravvenienza degli elementi nuovi indicati analiticamente nella richiesta del 31.3.2008, ma si è limitata a ribadire circostanze già evidenziate; 2) è stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 3) il criterio della distanza è valido solo quando si tratti dell’apertura di una nuova rivendita e non nel caso di rilascio di patentino, venendo in tale ipotesi in rilievo la necessità di servire adeguatamente la zona; 4) anche se la circolare del 2001 dispone il divieto di rilasciare patentini nel caso in cui la rivendita più vicina sia dotata di distributore automatico, essa non vincola l’amministrazione, prevedendo piuttosto, quale criterio generale, che le rivendite possono essere istituite qualora nuovi sviluppi abitativi e/o commerciali rendano palesi le carenze del servizio; inoltre, non è supportata da alcun riscontro logico e fattuale la tesi secondo cui l’offerta di tabacchi realizzata dal distributore sarebbe identica, per varietà di prodotti e per facilità di approvvigionamento e di utilizzo, a quella posta in essere mediante il richiesto patentino; 5) l’assunto secondo cui "funzionano già altri due patentini che coprono adeguatamente il servizio nella zona" è indimostrato, nessun accertamento essendo stato fatto per comprovare tale situazione, essendosi l’amministrazione limitata ad effettuare un sopralluogo, eseguito da un funzionario in un solo giorno; 6) non sono stati svolti gli accertamenti tesi a verificare se le singole circostanze evidenziate dal ricorrente fossero tali da far desumere un incremento della domanda di tabacchi nella zona; 7) è irrilevante la presenza di una rivendita ordinaria a m. 307,40, fondandosi l’assunto, ancora una volta, sull’irrilevante criterio della distanza; inoltre nei Comuni con popolazione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti, la distanza deve essere pari a m. 300, inferiore a quella rilevata nella specie.

La difesa erariale si oppone all’accoglimento dei suddetti motivi aggiunti.

Con i motivi aggiunti depositati in data 5.8.2010, infine, la parte ricorrente, nel contestare la legittimità della nota n. 26507 del 17.5.2010, reitera le censure proposte con i precedenti atti processuali, evidenziando altresì che: 1) l’amministrazione, eludendo le ordinanze cautelari, non ha verificato la sopravvenienza degli elementi nuovi indicati analiticamente nella richiesta del 31.3.2008, ma si è limitata a ribadire circostanze già evidenziate; 2) i pareri acquisiti si basano sul criterio – irrilevante – della distanza; 3) sussiste un contrasto tra gli atti prodotti dall’amministrazione: invero, la nota dell’A.A.M.S. del 17.5.2010 sostiene che il locale del ricorrente è ubicato a m. 190,80 dalla rivendita ordinaria più vicina, la n. 19, e che a circa m. 260,60 e 284,90 funzionano altri due patentini, nonché la rivendita n. 23, ubicata a m. 307,40 circa, mentre la nota dell’Asso Tabaccai sostiene che la rivendita ordinaria più vicina è la n. 19, distante circa m. 300, ed il parere della F.I.T. assume che la rivendita n. 2 dista 300 m, la n. 23 300 m. e la n. 19 170 m, che un patentino dista 190 m. e un altro m. 240; 4) il criterio della distanza è valido solo quando si tratti di apertura di una nuova rivendita e non nel caso di rilascio di patentino, venendo in tal caso in rilievo la necessità di servire adeguatamente la zona; 5) la perizia tecnica evidenzia che "molte delle attività dotate di patentino distribuite sul territorio di Mercato San Severino presentano una distanza spaziale minima fra loro. Mentre appare meno servita la zona in cui è insediata l’attività oggetto della relazione, che rappresenta un nodo di smistamento nevralgico per il traffico veicolare e pedonale e che è inserita in un contesto di continua espansione territoriale": da tali rilievi viene desunto il vizio di disparità di trattamento inficiante il provvedimento impugnato; 6) l’elemento della distanza è irrilevante, essendo criterio preferenziale il prolungato orario di apertura dell’esercizio e il diverso giorno di riposo, dimostrativo del fatto che il patentino costituisce una espansione del servizio complessivamente espletato e non una mera duplicazione delle rivendite esistenti; 7) anche se la circolare del 2001 dispone il divieto di rilasciare patentini nel caso in cui la rivendita più vicina sia dotata di distributore automatico, essa non vincola l’amministrazione, prevedendo infatti, quale criterio generale, che le rivendite possono essere istituite qualora nuovi sviluppi abitativi e/o commerciali rendano palesi le carenze del servizio; inoltre, non è supportata da alcun riscontro logico e fattuale la tesi secondo cui l’offerta di tabacchi realizzata dal distributore sia identica, per varietà di prodotti e per facilità di approvvigionamento e di utilizzo, a quella posta in essere mediante il patentino; 8) l’assunto secondo cui "funzionano già altri due patentini che coprono adeguatamente il servizio nella zona" non è dirimente, nessun accertamento essendo stato fatto per verificare la loro sufficienza a soddisfare la domanda di generi di monopolio; 9) non sono stati svolti gli accertamenti tesi a verificare se le singole circostanze evidenziate dal ricorrente fossero tali da far desumere un incremento della domanda di tabacchi nella zona; 10) è irrilevante la presenza di una rivendita ordinaria a m. 307,40, venendo ancora una volta adoperato l’irrilevante criterio della distanza; inoltre nei Comuni con popolazione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti, la distanza deve essere pari a m. 300, inferiore a quella rilevata nella specie; peraltro, l’amministrazione intimata ha rilasciato autorizzazioni anche in dispregio del criterio della distanza; 11) l’amministrazione non ha spiegato perché si è discostata dal parere reso da Asso Tabaccai, con il quale si è evidenziato che l’esercizio del ricorrente è aperto dalle 6 alle 24 e il giorno di chiusura settimanale è il lunedì, che il locale è dotato di sala di intrattenimento ed è molto frequentato, emettendo circa 500 scontrini al giorno, che è confinante con un punto Snai, è dotato di Superenalotto e nelle vicinanze si svolge il mercato rionale.

Con atto depositato in data 18.11.2010, il ricorrente D.V.D. ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto in proprio, insistendo per l’accoglimento della domanda di annullamento proposta quale amministrazione della società Zanzibar s.r.l..

Tanto premesso, deve in primo luogo evidenziarsi che le nuove determinazioni adottate dall’amministrazione (in particolare, da ultimo, quella di cui al provvedimento prot. n. 6932 del 10.2.2010, impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 11.5.2010), sebbene reiettive, come le precedenti, dell’istanza di rilascio del patentino presentata dalla società ricorrente ed indotte dalle ordinanze cautelari pronunciate da questo Tribunale, integrano il rinnovato esercizio del potere attribuito all’amministrazione in subiecta materia: esse pertanto, pur se confermative (nel contenuto dispositivo) del provvedimento negativo impugnato con il ricorso introduttivo, rappresentano provvedimenti nuovi (siccome basati su una rinnovata attività istruttoria e motivazionale) rispetto ad esso, con il conseguente superamento dei profili di eventuale tardività fatti valere dall’amministrazione intimata con riguardo alla domanda di annullamento proposta avverso lo stesso.

In secondo luogo, la evidente inerenza dei plurimi atti negativi adottati (anche su impulso giurisdizionale) dall’amministrazione intimata al medesimo bene della vita reclamato dalla parte ricorrente induce ad esaminare congiuntamente le corrispondenti domande di annullamento da quest’ultima proposte, onde verificare la fondatezza, nei limiti delle deduzioni formulate dalle parti e del materiale probatorio portato all’attenzione del giudicante, della pretesa sostanziale fatta valere.

Tanto premesso, deve in primo luogo rilevarsi l’inidoneità dell’assunto, articolato dall’amministrazione intimata, incentrato sul mancato rispetto della distanza minima (prevista dalla circolare n. 04/63406 del 25.9.2001) tra il locale cui si riferisce l’istanza di rilascio del patentino presentata dalla parte ricorrente e la rivendita ordinaria più vicina e dotata di distributore automatico: invero, come precisato in giurisprudenza, il limite di distanza previsto dalla circolare prot. 63406 del 25.9.2001 "vale esclusivamente per l’istituzione di nuove tabaccherie. Quanto ai "patentini", la stessa circolare chiarisce che essi – essendo volti ad autorizzare la installazione di punti sussidiari di vendita di tabacchi – devono servire a costituire una estensione della rete di vendita, e non a realizzare una mera duplicazione delle tabaccherie esistenti. Il che vuol dire che i punti vendita autorizzati con patentini devono operare in luoghi e tempi (id est: orari) in cui il servizio non sia altrimenti garantito. Ne consegue che il patentino può essere rilasciato anche laddove non siano rispettati i limiti di distanza richiesti per l’istituzione di una tabaccheria, a condizione – però – che il bar del beneficiario del patentino osservi un orario più ampio rispetto a quello delle rivendite circostanti ed un turno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (che è l’usuale giorno di riposo delle tabaccherie)" (cfr. T.A.R. per il Lazio, Roma, Sezione II, 11 settembre 2009, n. 8604), ciò anche considerando che "in tema di autorizzazione di patentino per la vendita dei generi di monopolio, l’art. 23, l. n. 1293 del 1957 non pone limiti di distanza e prescrive quali presupposti l’" effettiva utilità " del nuovo punto vendita e l’" interesse erariale " alla nuova istituzione. Sicché, quanto precisato dalla circolare n. 4/64713 del 28 novembre 2001, secondo la quale " si eviterà di procedere al rilascio del patentino ad una distanza inferiore a mt. 100 dalla rivendita più vicina ", non è preclusivo di una diversa valutazione discrezionale, in senso affermativo, allorché ricorrano particolari circostanze di fatto, ovvero la particolare vocazione turistica del territorio e la diversificazione dell’orario di apertura dell’esercizio rispetto alle altre rivendite, che consentirebbe una erogazione del servizio più efficiente" (cfr. T.A.R. per la Sicilia, Catania, Sez. II, 31 luglio 2008, n. 1469).

Insufficiente, al fine di legittimare la posizione negativa assunta dall’amministrazione intimata rispetto all’istanza della parte ricorrente, è anche il riferimento, desunto dal verbale di sopralluogo del 18.11.2009, alla presenza, rispettivamente a distanza di m. 260,60 e 284,90 dall’esercizio denominato "Bar Diamante", di due patentini, trattandosi di deduzione che esaurisce la sua portata istruttoria sul piano dell’accertamento dell’offerta di generi di monopolio assicurata dai punti vendita esistenti nella zona, ma priva di significatività ai fini del soddisfacimento dell’onere, facente carico all’amministrazione intimata, di valutare l’entità della corrispondente domanda esistente nella zona, anche alla luce del relativo sviluppo edilizio e commerciale, e la sufficienza dei punti di vendita esistenti a soddisfarla, anche tenuto conto delle particolari caratteristiche operative (relative all’orario ed ai giorni di apertura, alla quantità e tipologia di clientela, ai servizi complessivamente offerti al pubblico) dell’esercizio cui si riferisce l’istanza di rilascio del patentino di cui si discute.

In particolare, sotto tale aspetto, l’amministrazione ha omesso di valutare – sebbene le fosse stato imposto dal Tribunale, in particolare con l’ordinanza n. 853/2008, in coerenza con le coordinate che, sulla scorta della giurisprudenza citata, devono orientare l’attività istruttoria dell’amministrazione intimata in subiecta materia – le numerose circostanze allegate dalla parte ricorrente (secondo cui l’esercizio commerciale interessato dal richiesto patentino è aperto dalle 6 alle 24 e il giorno di chiusura settimanale è il lunedì, il relativo locale è dotato di sala di intrattenimento ed è molto frequentato, emettendo circa 500 scontrini al giorno, è confinante con un punto Snai, è dotato di Superenalotto e nelle vicinanze si svolge il mercato rionale, è ubicato in zona connotata da un significativo sviluppo residenziale e commerciale) atte a suffragare l’idoneità del patentino richiesto ad integrare, insieme ai punti di vendita già operativi, la preesistente struttura di vendita di generi di monopolio "nei luoghi e nei tempi in cui il servizio non può essere svolto dalle tabaccherie" (cfr. circolare n. 04/63406 del 25.9.2001).

Ulteriori carenze istruttorie, riscontrabili nei provvedimenti impugnati (in particolare in quello, più recentemente adottato, n. 6932/2010), concernono la mancata verifica dei "nuovi sviluppi abitativi e/o commerciali", atti a rendere "palesi le carenze del servizio", allegati dalla parte ricorrente (si veda, in proposito, la perizia tecnica giurata a firma dell’ing. Rocco Sica, allegata al ricorso introduttivo) e non posti dall’amministrazione ad oggetto di puntuali accertamenti.

In particolare, a fronte della minuziosa descrizione, con la richiamata perizia, dei numerosi fattori asseritamente determinativi di un ampliamento della domanda di generi di monopolio nella zona interessata dall’istanza presentata dalla società ricorrente ed identificabile con la via Licinella, sulla quale ricade appunto il "Bar Diamante", l’amministrazione intimata si è limitata (con il provvedimento, peraltro superato da quelli successivi, prot. n. 13143 del 13 Ottobre 2008) ad affermare che "la zona interessata allo sviluppo abitativo e commerciale non è quella in cui è ubicato il bar oggetto dell’eventuale rilascio di patentino" e che "la zona interessata allo sviluppo abitativo e commerciale è la zona di via Marcello", omettendo di precisare se gli sviluppi cui fa riferimento il tecnico di parte ricorrente non sono stati riscontrati in sede istruttoria con riferimento alla via Licinella ovvero se, pur essendo stati riscontrati, non assumono la rilevanza sintomatica di una accresciuta domanda di generi di monopolio che vi ricollega la parte ricorrente.

La domanda di annullamento proposta dalla parte ricorrente avverso i provvedimenti impugnati deve quindi essere accolta, potendo dichiararsi l’assorbimento delle doglianze non esaminate e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione intimata.

La complessità della controversia, e la conformità dei provvedimenti impugnati alle circolari adottate a livello centrale (sebbene interpretate dalla giurisprudenza amministrative, con particolare riguardo al profilo delle distanze, come non assolutamente ostative all’accoglimento dell’istanza di rilascio di un nuovo patentino), giustificano la statuizione di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1356/2007 e sui relativi motivi aggiunti:

– dà atto della rinuncia al ricorso, quale ricorrente in proprio, del sig. D.V.D.;

– accoglie la domanda di annullamento proposta dal suddetto quale legale rappresentante della società Zanzibar s.r.l. ed annulla per l’effetto i provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione intimata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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