Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 12-10-2011, n. 36886

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di C. F. e C.C.L. alle pene ritenute di giustizia quali responsabili di due distinti reati di diffamazione in danno di R.E., nella sua qualità di presidente e legale rappresentante di Legambiente, per avere, secondo l’accusa, il primo, quale autore del libro intitolato "Il Ladrone", falsamente affermato che Legambiente aveva mutato il suo atteggiamento negativo relativamente alla progettata realizzazione della diga di Blufi a seguito della corresponsione di una somma di lire cento milioni da parte dell’imprenditore S.F. e, il secondo, quale autore del libro intitolato "Pepe", falsamente affermato che le risorse economiche per le iniziative politiche di Legambiente provenivano da fondi riconosciuti come illeciti dalla magistratura;

che il presidente regionale di Legambiente aveva favorito palesemente un’impresa denominata "Impresem" e che il medesimo aveva ricevuto "una paccata di milioni" da tale M.G., indicato come soggetto aderente alla mafia;

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti a propria firma, entrambi gl’imputati;

– che C.F. ha denunciato:

1) manifesta illogicità della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, sull’assunto che il capo d’imputazione non avrebbe riprodotto esattamente quanto affermato nel libro, dalla cui lettura emergeva che il ricorrente si sarebbe limitato a riportare quanto affermato da tale on. Sc., con ciò esercitando, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, il diritto di critica;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al confermato diniego delle attenuanti generiche, di cui il ricorrente – si afferma – sarebbe stato invece meritevole "tenuto conto della condotta contestata, della causale e delle modalità esecutive del fatto";

– che pressochè identiche censure sono state proposte da C. C.L.;

– che la difesa di Legambiente, costituitasi parte civile, ha fatto pervenire memoria con la quale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati, assumendo che gli stessi sarebbero tardivi, siccome proposti oltre la scadenza del termine di legge, e sarebbero comunque privi di giuridico fondamento.

Motivi della decisione

– Che i ricorsi non possono, in effetti, che essere dichiarati inammissibili per tardività, come dedotto dalla difesa di parte civile (senza che alcunchè risulti obiettato "ex adverso"), atteso che gli stessi risultano depositati entrambi in data 26 ottobre 2010, quando erano trascorsi i termini di legge per l’impugnazione, tanto che la cancelleria della corte d’appello, come risulta dalla copia in atti dell’impugnata sentenza, aveva già apposto, in data 29 settembre 2010, l’attestazione di passaggio in giudicato;

– che la ritenuta in ammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro mille per ciascun ricorrente; – che va inoltre disposta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Condanna inoltre gli stessi ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro 2200, più accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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