Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 12-10-2011, n. 36885

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 15 gennaio 2010 il giudice di pace di Isernia assolveva V.M. dai reati di ingiurie e minacce in danno di Z.L., non ravvisando sufficienti elementi probatori di suffragio all’ipotesi di accusa; disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per la verifica della fondatezza della querela proposta dalla Z., che condannava alla rifusione delle spese processuali dell’imputata.

Propone ricorso la Z.L. tramite difensore di fiducia, deducendo la nullità della sentenza relativamente al capo che aveva disposto la sua condanna alle spese di controparte, senza dar conto in modo alcuno dell’eventuale colpa di essa querelante nell’esercizio del diritto di querela.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che se è vero che la sentenza impugnata non contiene specifica motivazione in ordine alla colpa della querelante nell’esercizio del diritto di querela, tuttavia dal complesso del provvedimento impugnato detta motivazione risulta chiaramente, ancorchè implicitamente. La sentenza impugnata riferisce infatti come dal testimoniale escusso sia risultato inconfutabilmente come il giorno in cui, secondo la querelante, l’imputata avrebbe consumato i reati in suo danno, la stessa in realtà si trovava in luogo distante molti chilometri, di modo che l’assunto accusatorio esposto in querela era certamente privo di fondamento, infondatezza di cui evidentemente la querelante non poteva non essere consapevole, e ciò a prescindere dall’esito che la trasmissione degli atti al P.M. potrà sortire.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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