Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-03-2012, n. 4497

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto dalla srl Eolo Bet, un’agenzia per la raccolta di scommesse ippiche, con l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad una maggiore imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ippiche di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, riteneva perfezionata ed efficace la definizione agevolata dei rapporti tributari aventi a oggetto la detta imposta, ai sensi della L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 8, comma 2.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che, anteriormente all’abrogazione retroattiva, disposta dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5-ter, come convertito nella L. 21 febbraio 2003, n. 27, della norma di condono che consentiva la definizione agevolata, la società contribuente aveva presentato le istanze relative ed effettuato i pagamenti dovuti, con la conseguenza che, "poichè la lite pendente era stata definita con la definizione agevolata di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, ogni sopravvenuta normativa non riguardava più il caso in oggetto".

La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso, denunciando la "violazione e falsa applicazione del D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, conv., con modificazioni, in L. n. 27 del 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", le amministrazioni ricorrenti assumono che, avendo la norma in rubrica disposto l’abrogazione della norma di condono fin dalla entrata in vigore di questa, i versamenti medio tempore effettuati per la definizione agevolata non sarebbero in nessun caso idonei a conseguire il beneficio, ed in ragione di ciò sarebbe stata espressamente disciplinata, dal D.L. n. 282 del 2002, stesso art. 5 ter, comma 1, la sorte delle somme versate.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha chiarito come, a seguito dell’abrogazione da parte del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5-ter, comma 1, convertito con modifiche dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8, comma 2, non sono definibili in via agevolata, con riguardo alle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse, nè le liti potenziali nè le liti pendenti (Cass. n. 2691 del 2011).

In particolare, in relazione alla fattispecie, giova rilevare, in primo luogo, che la L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2, che consentiva la definizione dei versamenti di cui alle imposte su concorsi pronostici e scommesse, nonchè delle controversie, relative alle medesime imposte, sulle quali non fosse ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, è stato abrogato "con effetto dal 1 gennaio 2003", vale a dire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In secondo luogo, il D.L. n. 282 del 2002, art. 5-ter, come convertito nella L. n. 27 del 2003, dopo aver disposto l’abrogazione della detta norma, ha escluso che i versamenti effettuati prima della sua stessa entrata in vigore potessero avere efficacia ai fini del condono, stabilendone la restituzione ai contribuenti, ovvero il loro trattenimento in acconto qualora i relativi importi fossero dovuti ad altro titolo.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate le spese dei gradi di merito, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.000, oltre alle spese prenotate a debito, e dichiara compensate fra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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