Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2012, n. 4484 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18/5/06 il giudice del lavoro del Tribunale di Messina accolse l’opposizione proposta da Abate Antonino s.n.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 353/01 notificatogli da A. F., suo ex dipendente, per il mancato pagamento del TFR e di parte delle ultime retribuzioni dopo aver rilevato che la quietanza prodotta, della quale era stata appurata l’autenticità, attestava l’avvenuto pagamento delle somme richieste.

A seguito di impugnazione dell’ A. la Corte d’appello – sezione lavoro di Messina, con sentenza del 22/10 – 12/12/09, ha respinto l’appello dando rilievo preminente all’autenticità della sottoscrizione dell’atto di quietanza ed alla irrilevanza della proposizione della querela di falso, essendo stata tardivamente sollevata l’eccezione di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’ A., il quale affida l’impugnazione a due motivi di censura. Rimane solo intimata la controparte.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunzia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si richiama, in particolare, la relazione calligrafica d’ufficio per evidenziarsi che il consulente non ha accertato solamente l’autenticità della sottoscrizione della quietanza in questione, ma anche la circostanza che il documento era stato formato in momenti successivi e che gli allineamenti al suo interno non erano perfetti, per cui appariva incomprensibile la decisione adottata dalla Corte di escludere qualsiasi rilevanza alla proposizione della querela di falso. Al contrario, si deduce che tale mezzo avrebbe consentito di verificare la contestualità tra la formazione del documento e la sua sottoscrizione, oltre che la presenza o meno di altri segni di contraffazione. Si censura, altresì, la decisione nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’eccezione di abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, atteso che un tale riempimento era avvenuto in assenza di qualsiasi accordo, come comprovato dalla materiale falsificazione dello stesso documento, per cui la proposizione della relativa querela non poteva incontrare limiti di tempo od ostacoli processuali.

Col secondo motivo è denunziata l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., sostenendosi che il giudice d’appello non avrebbe potuto attribuire all’espressione "dichiaro di ricevere", formulata col tempo al presente nel contestato atto di quietanza, un significato diverso al punto da considerarla riferita anche ai pagamenti avvenuti in passato.

Entrambi i motivi sono infondati.

Invero la motivazione fornita dalla Corte di merito per escludere la rilevanza della proposizione della querela di falso è sorretta da argomentazioni logiche ed adeguate che la sottraggono ai rilievi avanzati nel presente giudizio di legittimità. Infatti, la congruità e logicità della motivazione traspare dai seguenti passaggi della stessa: la consulenza d’ufficio aveva permesso di accertare l’autenticità della sottoscrizione apposta nell’atto prodotto dalla società Abate Antonino s.n.c., documento, questo, dal quale si ricavava che si era avuta la corresponsione di somme in misura maggiore di quella richiesta in sede monitoria; il fatto per il quale il legale rappresentante della ditta aveva ammesso che il pagamento era avvenuto in più riprese non escludeva l’efficacia liberatoria della quietanza; le discrasie denunziate con riferimento ai tempi ed alle modalità dei singoli atti satisfattivi consacrati nella scrittura prodotta non erano tali da far sorgere il dubbio sulla effettività delle prestazioni in essa attestate; infine, le circostanze addotte a sostegno della richiesta di proposizione della querela di falso erano contraddittorie ed irrilevanti ai fini della decisione, una volta accertata l’autenticità della sottoscrizione ed una volta appurato che il fatto dell’abusivo riempimento del documento non era stato contestato in via di eccezione nei termini processuali consentiti dal rito del lavoro.

In sostanza, dall’argomentato convincimento del giudice di secondo grado si ricava la deduzione logica che anche a voler accedere alla tesi del ricorrente sulla sussistenza della prospettata ipotesi di abusivo riempimento del documento firmato in bianco, ipotesi atta a giustificare l’ammissione della querela di falso, resterebbe insuperato il rilievo espresso dalla Corte di merito in ordine al fatto che tale specifica eccezione non fu sollevata nei termini consentiti dal rito del lavoro, per cui, stante la sua inammissibilità, non sarebbe stato possibile basare su di essa l’adozione dell’invocata decisione istruttoria, destinata a rivelarsi, per tale ragione, priva di decisività. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione sulle spese, posto che la società convenuta è rimasta solo intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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