Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-06-2011) 12-10-2011, n. 36883

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.D., parte civile nel procedimento a carico di L. R., imputato del reato di ingiuria, ricorre personalmente, chiedendone l’annullamento, avverso la sentenza 25-5-2010 con la quale il Tribunale Monocratico di Cagliari, in riforma di quella del GdP della stessa città in data 12-1-2010, ha assolto l’imputato dal reato ascritto ritenuta l’esimente della provocazione per avere L. reagito al fatto che R. aveva fermato la propria auto in modo da ostacolare il passaggio, e, alle sue rimostranze, aveva risposto con gesti che avevano acuito la tensione.

Con unico motivo il ricorrente deduce inosservanza della legge penale e vizio di motivazione risultante dal provvedimento impugnato e dalle trascrizioni delle telefonate al 117, il cui testo è allegato al ricorso.

Il giudice di secondo grado ha errato nel ritenere la ricorrenza dell’esimente, risultando dalla stessa sentenza che era stato il prevenuto per primo a rivolgersi al R. dandogli del cafone, senza che questi avesse posto in essere comportamenti di ostacolo al suo transito. L. aveva poi scelto volontariamente di attendere l’arrivo delle forze dell’ordine, mosso da acredine verso il ricorrente per una banale discussione tra automobilisti.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per plurime considerazioni.

A parte la difficoltà di ricostruzione delle modalità della sua presentazione, è assorbente il rilievo che esso, oltre a configurarsi come proposto anche agli effetti penali, risulta sottoscritto personalmente dalla persona offesa.

Costituisce infatti jus receptum il principio che la disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613 c.p.p., comma 1, secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato, e ciò non tanto perchè alla persona offesa non compete tale qualificazione soggettiva (Sez. U, Sentenza n. 24 del 16/12/1998, Messina), quanto piuttosto perchè detta disposizione "non è attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per Cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica" (Sez. Un. 19/2000, Adragna, m. 216336; Sez. Un. 3455/2001, Petrantoni; Sez. 5, 37418/2004, p.c. Penna in proc. Mafai e altro).

La persona offesa dal reato non può quindi sottoscrivere personalmente il ricorso, nemmeno nel limitato ambito del procedimento di archiviazione – dovendo lo stesso essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’apposito albo -, non perchè non sia parte processuale, "ma perchè tale diritto è attribuito dall’art. 571 c.p.p. (e non dall’art. 613 c.p.p.) esclusivamente all’imputato" (S.U. 47473/2007, Lo Mauro; Cass. 19809/2009; 21105/2006).

Il ricorso in esame è poi inammissibile sotto ulteriore profilo, essendo manifestamente infondato in quanto trascura totalmente di considerare che l’ingiuria, come risulta in modo inconfutabile dalla sentenza impugnata mediante richiamo al contenuto della trascrizione delle telefonate al "117", era stata provocata dal fatto ingiusto della p.o., che, con il proprio veicolo, aveva bloccato il passaggio di quello di L.. Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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