Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-06-2011) 12-10-2011, n. 36882

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.C. ricorre con due motivi, ai soli effetti civili, per il tramite del difensore avv. Arturo Bava, avverso la sentenza 5-5- 2010 con la quale il Tribunale Monocratico di Sanremo, rigettando l’appello della stessa parte civile G., aveva confermato la sentenza del giudice di pace della stessa città in data 13-5-2009, che aveva assolto B.D. e P.D., il primo dai reati di ingiuria e minaccia, la seconda da quello di ingiuria.

Gli imputati sono due anziani coniugi in lite con i vicini G. – F., per motivi di vicinato.

1) In ordine al reato di minaccia si deduce vizio di motivazione a) per contrasto con la testimonianza della parte civile e dei testi Bo. e F., b) per illogicità essendo state privilegiate, senza congrua motivazione, le dichiarazioni dei testi N., di dubbia attendibilità perchè discordanti con quelle rese in fase di indagini preliminari, e C., che non ricordava nulla dell’episodio.

2) In ordine al reato di ingiuria si deduce vizio di motivazione per essere stato dato credito alle dichiarazioni dell’unico teste, N., che aveva, per la prima volta in dibattimento, accennato a reciprocità delle ingiurie, in contrasto con le dichiarazioni della parte civile e dei testi Bo. e F..

Si chiede quindi, agli effetti civili, l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Va ricordato che non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione del compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, costituendo jus receptum che esula dai poteri di questa corte una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di mento, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, rv. 203428).

La sentenza impugnata si sottrae quindi alla censura di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), e il ricorso è conseguentemente inammissibile, compendiandosi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa del fatto, a fronte della congrua ed esauriente motivazione dei giudici di merito in ordine alla riconosciuta prevalenza, sulle dichiarazioni della parte civile G. (vagliate alla stregua dei criteri prudenziali che impongono di tener conto della sua qualità sia di portatore di un interesse al risarcimento, che di imputato di reati in danno di B., commessi in altro contesto) e del suo entourage, di quelle di terzi (il teste oculare N., il quale non aveva percepito alcuna minaccia, mentre aveva sentito B. e G. offendersi reciprocamente) estranei ai due gruppi familiari, i cui rapporti erano inquinati da forti contrasti per motivi di vicinato, dato di ulteriore sospetto in ordine all’attendibilità delle loro dichiarazioni.

Quanto alla doglianza, di cui al secondo motivo, circa la ritenuta reciprocità delle ingiurie -che tra l’altro evidenzia come l’impugnazione non investa il capo della sentenza relativo alla posizione della P. (assolta per difetto di prova del fatto)-, va pure rilevato che il giudice di secondo grado ha dato conto, con motivazione logica e condivisibile, della valutazione delle dichiarazioni dibattimentali in tal senso del teste N., per avvalorare quanto meno il dubbio, da risolversi in favore dell’imputato ex art. 530 c.p.p., comma 3, circa la sussistenza dell’esimente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che si determina in Euro 1000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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