Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 12-10-2011, n. 36881

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.S. è stata condannata in primo grado dal tribunale di Catania alla pena di mesi sei di arresto, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, per aver minacciato un male ingiusto e per aver offeso l’onore e il decoro di D. B.S., in più occasioni attraverso l’invio di SMS. La sentenza è stata confermata integralmente dalla corte d’appello di Catania. Contro la predetta sentenza propone ricorso L. S., evidenziando tre motivi di censura:

1. con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 125 c.p.p. per omessa motivazione, in quanto la corte d’appello di Catania si sarebbe limitata a riprodurre la decisione di primo grado, senza dare conto degli specifici motivi d’impugnazione e senza svolgere alcuna argomentazione propria;

2. nel secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 157 c.p. per non avere la corte d’appello dichiarato la prescrizione dei reati che, secondo la ricorrente, si sarebbe definitivamente consumata il (OMISSIS), un mese prima dell’emissione della sentenza di secondo grado; rileva la ricorrente come non possa operare alcuna sospensione del termine prescrizionale in relazione al rinvio disposto all’udienza dell’11 giugno 2009, trattandosi di differimento disposto per legittimo impedimento del difensore degli altri due coimputati, non per richiesta dell’odierna ricorrente.

3. con il terzo motivo di ricorso si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; secondo la ricorrente la responsabilità è stata dichiarata sulla base di presunzioni ed in forza del completo travisamento delle risultanze probatorie.

Motivi della decisione

Tutti i reati contestati alla L. sono prescritti, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Pur non essendo fondata la doglianza della ricorrente, secondo cui la prescrizione era già decorsa al momento dell’emissione della sentenza di appello, deve comunque rilevarsi che essa si è medio tempore consumata per tutti gli episodi criminosi.

I sette anni e mezzo contemplati sia dalla vecchia che dalla nuova normativa, quale termine massimo, sono decorsi, per l’ultimo episodio, il 21.02.2010 e pur aggiungendo le sospensioni per i rinvii delle udienze di primo grado dovuti ad istanze dei difensori, si giunge al più tardi al gennaio 2011.

L’eccezione della difesa non ha considerato il rinvio dell’11 giugno 2009, in quanto richiesto da altro difensore, ma si deve rilevare che non vi è stata opposizione alla richiesta da parte della difesa della L. e che la sospensione del corso della prescrizione è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161 c.p., comma 1 (tra le ultime si veda Cassazione penale sez. 4, 04 ottobre 2007, n. 40309).

Nel caso di specie, il rinvio dell’11 giugno 2009 ha comportato una sospensione di giorni 80, dato che l’impedimento per motivi di salute era stato indicato in 20 giorni (cui si devono aggiungere i 60 previsti dall’art. 159 c.p., comma 1, n. 3).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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