Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2012, n. 4480 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza del 1 marzo 2003, A.L. chiedeva di insinuarsi al passivo dei fallimento della società Nuova Power Matic, assumendo di essere stato lavoratore subordinato alle dipendenze della società, in qualità di dirigente, dall’8 luglio 1999 fino al 14 febbraio 2001, allorchè si era dimesso per giusta causa, rivendicando per tale ragione un suo credito pari ad Euro 69.368,62.

In data 26 giugno 2003 il Fallimento, in persona del curatore, dichiarava l’esclusione del credito adducendo che l’importo richiesto era già stato incassato dall’istante.

Avverso tale decisione proponeva ricorso ex art. 98 L. F. l’ A., chiedendo di essere ammesso al passivo fallimentare per il credito dianzi precisato. Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata 3 marzo 2006, rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.

Contro tale pronuncia proponeva appello l’ A.. Il Fallimento si costituiva e chiedeva respingersi l’opposizione allo stato passivo.

Con sentenza depositata il 27 ottobre 2009 e notificata l’11 gennaio 2010, la Corte d’appello di Milano, respingeva il gravame, evidenziando che gravava sull’ A. l’onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie richieste, ed in particolare dimostrare il requisito della giusta causa del recesso. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’ A., affidato ad unico motivo. Resiste il Fallimento con controricorso.

Motivi della decisione

1. Deve pregiudizialmente valutarsi l’ammissibilità del presente ricorso, ex art. 99 legge fallimentare.

Come recentemente chiarito da questa Corte (Cass. 16 giugno 2011 n. 13156; Cass. 5 maggio 2010 n. 10905), in tema di opposizione allo stato passivo, il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado per la proposizione del ricorso per cassazione, prescritto dall’art. 99 della legge fallimentare è applicabile non solo in ordine alle disposizioni della sentenza che attengano specificamente all’ammissione del credito insinuato o della garanzia fatta valere in relazione al credito stesso, ma anche in relazione alle domande riconvenzionali ed a quelle altre domande volte a far valere situazioni strettamente inerenti al giudizio di opposizione allo stato passivo. Nella specie la sentenza della Corte d’appello di Milano, avente ad oggetto l’ammissione al passivo del credito e comunque domande volte a far valere situazioni strettamente inerenti al giudizio di opposizione allo stato passivo, risulta notificata l’11 gennaio 2010, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo l’8 marzo 2010. 2. Il ricorso risulta pertanto inammissibile. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 50,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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