Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2012, n. 4478

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Spoleto del 28-7-2006 B.A., responsabile amministrativo del Ministero della Pubblica Istruzione dal 1-9-1992, inquadrata in C 1 dal 1-9-1995 ai sensi del CCNL 4-8- 1995, premesso che in seguito ad un apposito corso aveva ottenuto l’incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, ex art. 34 CCNL 26-5-1999, presso un istituto scolastico di Spoleto, con inquadramento in D2, assumeva che in applicazione dell’art. 8 del CCNL 15-3-2001 le era stato riconosciuto un incremento retributivo pari al 70% del differenziale fra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e la corrispondente posizione stipendiale iniziale del responsabile amministrativo, con il riconoscimento di una retribuzione di anzianità pari alle differenze tra la posizione stipendiale in godimento e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.

La ricorrente sosteneva, quindi, che l’inquadramento nella fascia dai nove ai quattordici anni, operato dal Ministero secondo il criterio convenzionale della cd. "temporizzazione", previsto dal citato art. 8 del CCNL del 2001, le aveva impedito di godere dell’integrale riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica maturata, disposto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, richiamato dall’art. 66, comma 6 del CCNL del 4.8.1995, la cui vigenza era stata confermata dall’art. 142 del CCNL del 24 luglio 2003.

La B. chiedeva dunque che il Tribunale, riconosciutale l’anzianità integrale maturata con il servizio di ruolo e non di ruolo prestato anteriormente all’inquadramento nell’area D2, condannasse il Ministero e l’istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di Spoleto a pagare le corrispondenti differenze retributive per i periodi pregressi e per quelli successivi.

Il Ministero e l’Istituto convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso (il secondo rilevando in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva).

Con sentenza n. 236/2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di Spoleto respingeva il ricorso e compensava le spese.

Con atto depositato il 26-5-2008 la B. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda introduttiva.

Le Amministrazioni appellate si costituiva e resistevano al gravame.

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza depositata il 16-12-2009, confermava la pronuncia di primo grado.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che la specialità della disciplina dettata dall’art. 8 del CCNL 2001 ne comportava la prevalenza sulle altre clausole contrattuali, anche di contenuto più favorevole, compresa quella del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, richiamata dall’art. 66 del CCNL 4-8-1995, ed evidenziava che nel meccanismo di primo inquadramento nel nuovo profilo l’adozione della temporizzazione dell’anzianità pregressa costituiva parte integrante, essenziale ed inscindibile del nuovo trattamento economico.

Per la cassazione di tale sentenza la B. ha proposto ricorso con due motivi.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore di Spoleto hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della normativa collettiva indicata, deduce che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, "l’art. 8 c.c.n.l. 2001 si è limitato a regolamentare il meccanismo della temporizzazione, a seguito del mutamento della qualifica funzionale degli ex Responsabili Amministrativi, senza che ciò abbia comportato anche l’abolizione delle norme vigenti alternative, in quanto la norma non ha modificato l’impianto normativo per il passaggio da una qualifica all’altra nel comparto scuola".

In sostanza secondo la ricorrente "l’intero sistema va interpretato nel senso che a fronte di norme contrattuali dotate della medesima efficacia, nell’operare l’inquadramento superiore contrattuale per il personale ATA l’Amministrazione ha l’obbligo di tener conto di tutta l’anzianità maturata, anche nei periodi di pre-ruolo e ruolo, ferma restando la possibilità di applicare la temporizzazione qualora questa risulti più favorevole al personale interessato", ciò in quanto "l’individuazione della volontà delle parti in ordine all’inquadramento del personale transitato al nuovo profilo DSGA non può fermarsi al singolo dato strettamente letterale degli artt. 8 c.c.n.l. 2001 e 87 c.c.n.l. 2003, ma deve farsi carico della valutazione della disciplina complessiva della fattispecie, risultante dal tenore delle ulteriori clausole del contratto collettivo ed in particolare di quanto previsto dall’art. 142 c.c.n.l. 2003".

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta insufficiente motivazione in ordine all’interpretazione accolta da parte della Corte di merito, contestando le argomentazioni dalla stessa svolte ed in particolare l’assunto secondo cui il DSGA sarebbe una nuova figura professionale e non un "mero riposizionamento, senza soluzione di continuità, della medesima figura, nei profili dell’area D del personale ATA", e deducendo in sostanza "un’ingiustificata disparità di trattamento a parità di mansioni e d’inquadramento contrattuale tra coloro che sono divenuti DSGA in quanto ex responsabili amministrativi ed altro personale tecnico ed ausiliario divenuto DSGA successivamente alla data dell’1-9-2000".

Entrambi i motivi, strettamente connessi, vanno respinti in quanto manifestamente infondati, ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 (v. Cass. S.U. 6-9-2010 n. 19051), risultando la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità e non essendo stati prospettati argomenti per modificarla, idonei cioè a superare le ragioni di diritto alle quali si è attenuta la Corte di merito, avendo, in sostanza, la ricorrente ribadito la propria interpretazione della normativa de qua.

Come questa Corte ha più volte affermato (da ultimo anche ex art. 360 bis c.p.c., comma 1), "in tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante al 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento" (v. Cass. 23-6-2011 n. 13869, Cass. 21-3-2011 n. 6372, Cass. 21-2-2011 n. 4141, Cass. 2-12-2010 n. 24431).

Del resto come pure è stato precisato "in tema di personale del comparto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi istituito dall’art. 34 del c.c.n.l. comparto scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate dall’art. 8 del c.c.n.l. relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale comparto scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citato c.c.n.l. 24 luglio 2003".

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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