Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 12-10-2011, n. 36877

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G.C. è stato processato per il reato di cui all’art. 612 c.p. per aver minacciato a C.G. un male ingiusto proferendo nei suoi confronti la frase: "tanto tu sei un uomo morto, stai attento che prima o poi ti farò danno", nonchè del reato di cui all’art. 581 c.p., per avere percosso il C. G. con uno schiaffo.

Con sentenza numero 26-09 del 27 febbraio 2009, il giudice di pace di Mascalucia condannava l’imputato alla pena di Euro 1000 di multa, ritenendolo responsabile di entrambe le fattispecie delittuose.

Il tribunale di Catania, giudicando in grado di appello, assolveva il prevenuto sulla considerazione dell’insufficienza della prova, per essere stata la responsabilità dell’imputato fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla teste P., senza che fosse svolta un’adeguata valutazione di attendibilità e della persona offesa (la quale risultava condannata con sentenza numero 100-2008 per reato commesso in danno dell’odierno imputato) e della teste di riscontro P.V., la quale si trovava a distanza dal luogo della discussione e le cui dichiarazioni risultano contraddette dalla testimonianza di Pe.

V., che si trovava a una distanza notevolmente inferiore e che non percepiva alcuna violenza, fisica o verbale. Contro la sentenza assolutoria di secondo grado propone ricorso la parte civile adducendo mancanza, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova per avere fondato il giudizio di inattendibilità della persona offesa su una circostanza contraria al vero, così configurandosi un travisamento del fatto. In particolare il tribunale dell’appello avrebbe ritenuto l’odierna persona offesa quale soggetto condannato con altra sentenza dello stesso tribunale, mentre in realtà avrebbe confuso i due soggetti, in quanto imputato nell’altro procedimento risultava C.G.M. e non C.G.C. (tale sentenza non risulta però prodotta, nè è rinvenibile nel fascicolo del presente procedimento). Per questo motivo, ritenuto il travisamento del fatto e considerato che per effetto dell’errore l’odierna persona offesa è stata ritenuta non idonea a testimoniare, in quanto imputata in procedimento connesso, ne deduce il crollo dell’intera architettura argomentativa della sentenza di secondo grado e pertanto ne chiede l’annullamento.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato. L’asserito travisamento del fatto, per la confusione del tribunale dell’appello – che avrebbe, secondo la difesa, ritenuto l’odierna persona offesa quale soggetto condannato con altra sentenza dello stesso tribunale, mentre in realtà avrebbe confuso i due soggetti, in quanto imputato nell’altro procedimento risultava C.G.M. e non C.G.C. – è assunto meramente assertivo ed apodittico, dal momento che la sentenza indicata (n. 100/2008), pur indicata quale allegato del ricorso, non risulta però concretamente prodotta, nè è rinvenibile nel fascicolo del procedimento.

Per il resto, la sentenza di appello risulta correttamente ed approfonditamente motivata e le doglianze conclusive del ricorrente tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, soffermandosi opportunamente sulla ridotta attendibilità della teste P. (sulle cui dichiarazioni si era fondata la decisione di condanna in primo grado), con adeguata giustificazione delle sue valutazioni.

Il ricorso, inoltre, pare doversi ritenere tardivo; la sentenza impugnata è stata emessa all’udienza del 9 aprile ed il giudice ha indicato in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione, che è stata successivamente depositata (nel predetto termine) il 10 aprile. Ne consegue che il termine di 45 giorni per proporre impugnazione (ex art. 585, comma 1, lett. C) decorreva dalla scadenza dei trenta giorni dalla lettura del dispositivo e cioè dal 9 maggio. Il termine di impugnazione è dunque scaduto il 23 giugno del 2010, mentre l’atto di impugnazione (sul quale non risulta stranamente apposta alcuna data) è stato depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Taormina il 2/07/2010 e pervenuto alla cancelleria del tribunale di Catania, sezione di Mascalucia, il successivo 9 luglio. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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