Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 12-10-2011, n. 36874 Falsità in scrittura privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

B.R. fu imputato di reato previsto dall’art. 85 c.p. perchè, al fine di conseguirne un ingiusto profitto, costituito dal compenso del reale mandante e di ulteriori incarichi professionali, formava o comunque concorreva nel formare la falsa lettera d’incarico senza data e riportante la firma apocrifa di T.G., facendone un uso allegandola al frazionamento catastale del Comune di Rovato, che depositava presso l’agenzia del territorio di Brescia il 22 aprile 2002.

Il B. è stato assolto per questa imputazione sia in primo grado, sia dalla corte d’appello di Brescia, con la sentenza del 30 ottobre 2009, oggetto della presente impugnazione.

Terzi Giuliano e Aziende Agricole Conti Terzi di Terzi Giuliano hanno proposto ricorso per cassazione, unicamente agli effetti civili, denunziando violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento e mancata assunzione di prove su punti decisivi della causa.

In particolare si contestano i seguenti punti della sentenza della corte di appello di Brescia:

– L’affermazione di irrilevanza in concreto della pratica di frazionamento;

– la non difformità od irrilevante difformità tra il contratto preliminare ed il definitivo, in relazione alla strada;

– la mancanza di interesse della San Donato ad ottenere il frazionamento, e di riflesso dell’imputato;

– l’aspetto del dolo specifico di trarre profitto dalla falsificazione;

– il tema del ritenuto consenso di T. al frazionamento in generale;

– le considerazioni sugli obblighi facenti capo ad un professionista circa l’effettuazione delle sue pratiche;

– l’innocuità del falso, operato per surrogazione, per motivi meramente pratici;

– l’incompatibilità del dolo specifico del delitto di falso con la figura del dolo eventuale;

– la non acquisizione di prove richieste della parte civile;

– la non considerazione di prove acquisite agli atti, tra cui la relazione scritta del consulente di parte C.;

– la motivazione della sentenza sui punti che precedono.

Per tali motivi la parte civile ricorrente ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, insistendo per l’assunzione delle prove richieste e nuovo esame nel merito.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato; quanto al primo punto, non è vero quanto affermato nello sviluppo dei motivi di ricorso, secondo cui la corte d’appello affermerebbe che della relazione del geometra B. non si fa alcuna menzione nella citazione e nel ricorso per il sequestro conservativo; alla pagina quattro della sentenza, invero, la corte afferma che del frazionamento non si fa menzione, e non invece della relazione del geometra.

Quanto alla rilevanza pratica di detto frazionamento e dunque all’interesse che poteva avere la S.D. ovvero il suo professionista geometra B., trattasi di valutazione di merito che la corte d’appello di Brescia ha correttamente ed approfondita mente motivato, mentre non spetta a questa corte di legittimità di esaminare il merito della vicenda, potendo unicamente censurare una motivazione mancante, ovvero illogica o insufficiente.

Anche con riferimento all’asserito travisamento del fatto, eccepito in via di generalità dal ricorrente, deve affermarsi che l’esistenza di elementi di dubbio o di contrasto nel materiale istruttorio non rende di per se stessa contraddittoria o illogica la motivazione. Il travisamento della prova, comunque, richiede che un dato di essa sia stato letto da parte del giudice di merito in modo tale da condurre all’affermazione dell’esistenza di una specifica circostanza oggettivamente esclusa dal risultato probatorio o alla negazione della sussistenza di una circostanza sicuramente risultante dalla prova. Deve trattarsi, quindi, di un errore che inquini la trama motivazionale dell’intero provvedimento stravolgendola al punto di disarticolarla, con la conseguenza di rendere "ictu oculi" errato il risultato decisorio raggiunto su un punto rilevante e perciò decisivo ai fini della decisione. Solo in tal caso, e sempre che dell’errore il ricorrente abbia fatto una precisa e specifica individuazione tra gli atti del processo, indicando alla Corte, con assoluto rigore, la sua precisa collocazione "topografica", è possibile al giudice di legittimità esaminare quell’atto e procedere all’annullamento della sentenza, ove sia rilevata l’esattezza della deduzione del ricorrente (Cassazione penale, sez. 6, 13 marzo 2009, n. 26149). Ma il vizio di "travisamento della prova", che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, può essere dedotto solo nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del "devolutum" non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cassazione penale, sez. 2, 28 maggio 2008, n. 25883; Cassazione penale, sez. 4, 10 febbraio 2009, n. 20395).

Quanto al problema del consenso informale del T. alla presentazione della pratica di frazionamento, non è sufficiente a vincere la compiuta motivazione della corte d’appello di Brescia l’indicazione di brani delle deposizioni dei testi e soprattutto la parziale difformità con quanto dichiarato dal teste F. e dalla persona offesa T.. La censura, intanto, non indica le ragioni per le quali le dichiarazioni dei testi indicati inficerebbero e comprometterebbero, in modo decisivo, la tenuta logica e la coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Ma, in più, per poter stabilire se le richiamate testimonianze possano assumere un significato probatorio pregnante occorreva una valutazione complessiva del materiale probatorio disponibile – del tutto omessa nel ricorso – pacificamente non operabile dal giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggerita dal ricorrente. Era, cioè, necessario che venissero evidenziati gli elementi probatori tutti in ordine alla ricostruzione dei fatti, per impingerne che quelli pretesamente travisati dalla Corte d’appello erano comunque idonei, con giudizio di certezza, a condurre a diversa decisione. Al contrario, si pretenderebbe di vagliare in modo atomistico tali elementi probatori, senza considerare che le considerazioni della corte d’appello sono state sistematicamente espresse sulla base del complesso delle prove. Quanto al dolo specifico richiesto dall’art. 485 c.p., la difesa del ricorrente ripropone le censure già respinte dalla corte d’appello con motivazione logica, congrua e specifica.

Il motivo di ricorso relativo alla mancata assunzione di prove decisive è inammissibile, in quanto eccessivamente generico, non indicando quali prove sarebbero state richieste e non assunte, in quale momento processuale, e per quale motivo sarebbero determinanti ai fini della decisione.

Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, peraltro enunciati in apertura e non sufficientemente sviluppati in parte motiva, il T. pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logico- giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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