Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 12-10-2011, n. 36873

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 7.12.09, la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza 18.2.09 del tribunale della stessa sede, con la quale S.G. è stato condannato,previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di due mesi di reclusione, perchè ritenuto responsabile del reato di cui alla L. Fall., art. 220, comma 2, perchè,quale amministratore della RE.GIA srl, dichiarata fallita il (OMISSIS), ometteva di ottemperare all’ordine di procedere nelle 24 ore al deposito dei bilanci e delle scritture contabili, a norma della L. Fall., art. 16, n. 3.

Il difensore ha presentato ricorso per vizio di motivazione: la sentenza afferma che la consegna all’avvocato Massimini, all’uopo incaricato, non si risolve nel trasferimento in capo al mandatario del relativo obbligo, con conseguente esonero della responsabilità del soggetto legalmente onerato. In tal modo il S. sarebbe rimasto esente da responsabilità se il professionista delegato avesse costituito in mora il curatore e fosse stato in grado di produrre una traccia di questi contatti. Una diversa valutazione della prova dichiarativa costituita dalle dichiarazione dell’avvocato Massimini, laddove afferma che aveva più volte contattato il curatore per la consegna della documentazione, avrebbe consentito il proscioglimento del ricorrente.

In via di premessa, va rilevato che,tenuto conto del tempo trascorso dalla data di consumazione del reato ((OMISSIS)), è maturato il termine di prescrizione e che la fondatezza delle argomentazioni della sentenza impugnata sulla rilevanza penale dell’omissiva condotta del S. è incompatibile con la sussistenza dell’ipotesi ex art. 129 cpv. c.p.p..

Pertanto il reato va dichiarato estinto per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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