Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 12-10-2011, n. 36872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 12.6.09, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza 22.9.05 del tribunale della stessa sede, ha assolto T.M. dal reato ex art. 378 c.p. perchè il fatto non sussiste, ha confermato la sentenza nei confronti di C. S. e M.G..

Il difensore di C. ha presentato ricorso, per violazione di legge in riferimento agli artt. 84, 494, 477 e 482 c.p. e per vizio di motivazione. Il ricorrente ribadisce la richiesta di assorbimento del reato di sostituzione di persona nella contraffazione materiale della carta di identità, recante la propria foto e intestata a M.G. ed esibita agli agenti di polizia. Ciò in quanto il C. non rese alcuna generalità al momento del controllo, limitandosi a mostrare il documento contraffatto.

Il difensore del M. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione, in quanto la condanna per il concorso nel reato ex art. 477 – 482 c.p. non è fondata sulla prova della sua collaborazione o partecipazione fattiva nella contraffazione del documento;

2. violazione di legge, in riferimento agli artt. 132 e 133 c.p., in quanto nella sentenza non si è tenuto conto della personalità del ricorrente e del ruolo marginale da lui svolto.

In via di premessa, si osserva che, tenuto conto del tempo trascorso dalla data di consumazione dei reati (22.11.02), è per entrambi maturato il termine di prescrizione. Non sussiste l’ipotesi di cui all’art. 129 cpv. c.p.p., in quanto la tesi dell’estraneità del M. rispetto alla contraffazione del documento è stata razionalmente ritenuta infondata dai giudici di merito, con una corretta analisi delle risultanze processuali e una loro razionale interpretazione, assolutamente insindacabili in sede di giudizio di legittimità. Quanto al C., la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto infondato l’asserito assorbimento del reato di sostituzione di persona nella contraffazione materiale della carta di identità, poichè trattasi di condotta ontologicamente diversa e aggiuntiva rispetto al mero utilizzo del documento contraffatto.

I reati vanno quindi dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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