Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2012, n. 4472 Impiegati degli enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza del 12/3 – 28/3/08 la Corte d’appello di Caltanisetta – sezione lavoro ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Ente Minerario Siciliano in liquidazione spa avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo, con la quale era stata accolta la domanda di C.C. diretta alla riliquidazione dell’indennità di prepensionamento, ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, art. 6, attraverso l’inclusione nella base di calcolo della stessa dell’indennità per festività relativa al mese di riferimento prescelto (novembre 1984), e, per l’effetto, ha condannato l’appellante alle spese del grado. A fondamento della decisione di rigetto la Corte territoriale ha spiegato che la successione nei rapporti sostanziali controversi e nel relativo contenzioso da parte della società Resais s.p.a. non incideva sulla permanente legittimazione passiva dell’Ente minerario in liquidazione e dell’Assessorato Regionale all’Industria, nè imponeva necessariamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società subentrata, trattandosi di successione ex lege, per cui il rapporto proseguiva tra le parti originarie; inoltre, la retribuzione spettante al lavoratore per le festività in cui non era stata svolta la prestazione lavorativa era cosa ben diversa dal compenso per lavoro festivo, in quanto entrava a far parte della normale vicenda lavorativa e non poteva non essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento, una volta acquisita la prova che nel mese di riferimento prescelto il lavoratore aveva percepito, come nella fattispecie, un compenso per festività.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’E.M.S. in liquidazione, che affida l’impugnazione a quattro motivi di censura.

Resistono con controricorso il C. e l’Assessorato all’Industria della Regione siciliana; quest’ultimo propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi di censura dolendosi della mancata instaurazione del contraddittorio nei propri confronti nel giudizio d’appello.

L’Ente minerario siciliano ed il C. depositano, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Col primo motivo del ricorso principale l’Ente minerario siciliano (di qui in avanti indicato con la sigla E.M.S.) denunzia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) riferendosi al fatto che il collegio non ha spiegato il ragionamento logico-giuridico in forza del quale ha ritenuto che esso ricorrente dovesse rispondere in solido con l’Assessorato regionale all’Industria per il pagamento al C. delle differenze dovutegli a titolo di indennità di prepensionamento, nonostante che la L.R. n. 5 del 1999 avesse stabilito che la gestione del personale a carico del Fondo, di cui alla L.R. n. 42 del 1975, art. 13, lett. a), spettasse al predetto Assessorato.

2. Col secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 54 del 1981, art. 29, della L.R. Sicilia n. 5 del 1999, art. 7, comma 6, (art. 360 c.p.c., n. 3).

L’ente ricorrente spiega che il trattamento assistenziale in favore dei lavoratori del settore minerario-zolfifero di cui all’ari 6 della L.R. n. 42 del 1975, destinato a sostituire, fino al raggiungimento dell’età pensionabile o al ritrovamento di altra occupazione, il reddito lavorativo da essi goduto in precedenza, era stato posto a carico della Regione ai sensi del secondo comma dello stesso art. 6 della predetta legge, per poi essere trasferito all’E.M.S., ai sensi della L.R. n. 54 del 1981, art. 29, attraverso la costituzione di un fondo a gestione separata.

In seguito la L.R. n. 5 del 1999, art. 7, u.c., aveva previsto che la gestione del personale a carico del predetto fondo venisse affidata all’Assessorato regionale all’Industria. Infine, con la L.R. n. 4 del 2003, art. 119 la gestione del personale a carico dello stesso fondo venne affidata alla Resais s.p.a..

Ciò posto, la difesa del ricorrente principale chiede di accertare se, ai sensi della L.R. n. 5 del 1999, art. 7, comma 6, prima della novella di cui alla L.R. n. 4 del 2003, art. 119, la gestione del personale a carico del fondo di cui alla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 13, lett. a), spettava all’Assessorato Regionale all’Industria, in quanto unico titolare del rapporto obbligatorio riguardante l’indennità di prepensionamento e se tale ente rispondeva da solo, senza alcun vincolo di solidarietà passiva con l’E.M.S., di tutte le obbligazioni, anche pregresse, concernenti il citato trattamento assistenziale erogato all’ex personale minerario gravante sul predetto fondo.

3. Col terzo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 119 e degli artt. 102 e 331 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) con riferimento al rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della Resais s.p.a..

Col relativo quesito di diritto si chiede, pertanto, di accertare se ai sensi della L.R. Sicilia n. 5 del 1999, art. 7, comma 6, la gestione del personale a carico del fondo di cui alla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 13, lett. a) spetta, a seguito della novella di cui alla L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 119, alla Resais S.p.A. che risponde esclusivamente, senza alcun vincolo di solidarietà passiva con l’E.M.S., di tutte le obbligazioni anche pregresse riguardanti il trattamento assistenziale erogato all’ex personale minerario gravante sul citato fondo e se il predetto assetto normativo determini un litisconsorzio necessario con la Resais spa, con la conseguenza che il giudice debba disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 102 e 331 epe. con la suddetta società. 4. Con l’ultimo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 42 del 1975, art. 6, dell’art. 28 parte generale e dell’art. 9 parte operai del CCNL per il settore Minero- Metallurgico del 23/9/1983 (art. 360, n. 3 c.p) in relazione alla contestata riliquidazione dell’indennità di prepensionamento previa inclusione nella base di computo della voce indicata nella busta paga del 1984 quale compenso per festività godute.

Si formula, quindi, il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se, ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 42 del 1975, art. 6, dell’art. 28 parte generale e dell’art. 9 parte operai del CCNL per il settore minero-metallurgico del 23/9/1983, il compenso per festività godute fa parte della retribuzione normale mensile e non costituisca un emolumento aggiuntivo ad essa e non debba, per tale ragione, essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento un’altra volta quale corrispettivo aggiunto in quanto già ricompresa nella retribuzione normale mensile così come definita dall’art. 9 del CCNL che, mediante il richiamo alla nozione di retribuzione globale di fatto operato dalla L.R. n. 42 del 1975, art. 6, costituisce il parametro per la determinazione dell’indennità di prepensionamento." L’Assessorato all’Industria della Regione Sicilia articola, invece, il ricorso incidentale sulla base di due motivi, deducendo, col primo, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli arti 101, 102 e 331 c.p.c., e, col secondo, la nullità della stessa per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 332 c.p.c. in relazione, in entrambe le ipotesi, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La doglianza discende dal fatto che il giudizio d’appello, promosso dall’E.M.S., fu svolto senza il contraddittorio dell’Assessorato all’Industria, nonostante che lo stesso ente fosse stato condannato in primo grado in solido con l’appellante, per cui la difesa dell’odierno ricorrente in via incidentale sostiene che la suddetta integrazione si imponeva in ogni caso, stante la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i due enti condannati in solido, indipendentemente dal fatto di voler considerare la sentenza emessa tra più parti in causa inscindibile (art. 331 c.p.c.) o in cause scindibili (art. 332 c.p.c.).

Osserva la Corte che i primi tre motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente a quelli del ricorso incidentale, in quanto è opportuno risolvere unitariamente la questione della permanenza della legittimazione passiva dell’E.M.S., pur dopo la sua messa in liquidazione, e dei risvolti processuali inerenti la discussa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Assessorato regionale siciliano all’industria e della Resais s.p.a., i quali ultimi due avevano ereditato, in ordine di tempo, la gestione del fondo istituito per il trattamento destinato al suddetto personale.

Orbene, si rileva che la L.R. Sicilia 20 gennaio 1999, n. 5, disponendo la soppressione dell’Ente Minerario Siciliano, nonchè dell’Ente Siciliano per la Promozione Industriale e dell’Azienda Asfalti Siciliani, ha stabilito, altresì, la messa in liquidazione di tali enti, previa nomina di un unico commissario liquidatore da parte del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’Industria e su delibera della Giunta regionale (art. 1, commi 1 e 3). La stessa legge ha disposto, poi, all’alt 7, sesto comma, l’affidamento all’Assessorato regionale dell’Industria della gestione del personale a carico del fondo previsto dalla L.R. 6 giugno 1975, n. 42, art. 13, lett. a), e successive modifiche ed integrazioni. Come chiarito da questa Corte con la sentenza n. 1473 del 2002, emessa in analoga fattispecie, l’art. 7, comma 6, cit. non ha trasferito dall’ente soppresso all’assessorato regionale la gestione del personale, ma la gestione del fondo istituito per far fronte agli oneri per indennità di prepensionamento e indennità "una tantum" nei confronti del personale licenziato, e cioè in sostanza le obbligazioni nei confronti del medesimo, conseguendo da un siffatto trasferimento (da qualificare come successione a titolo particolare nel diritto controverso) la facoltà del precedente titolare di proporre impugnazione, malgrado il trasferimento del diritto, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 1. Tale conclusione va ribadita nella presente sede, dovendosi quindi riaffermare la permanenza della legittimazione in capo all’ente in liquidazione, in linea con i criteri generali elaborati dalla giurisprudenza, nel senso che la messa in liquidazione non determina "ipso facto" l’estinzione dell’ente, che si verifica solo al momento della effettiva cessazione di ogni rapporto attivo e passivo (cfr. Cass. n. 4214 del 1994, in fattispecie relativa alla estinzione di società esercente attività mineraria). In tal senso si è anche pronunziata la sezione lavoro di questa Corte con la sentenza n. 17094 del 2/12/2002, ribadendo che "nei giudizi relativi al trattamento indennitario del personale in prepensionamento dell’Ente minerario siciliano, persiste la legittimazione di quest’ultimo a proporre impugnazione, anche dopo la soppressione e messa in liquidazione dell’ente e il trasferimento all’assessorato regionale delle obbligazioni relative al suddetto trattamento, ai sensi della L.R. Siciliana n. 5 del 1999, artt. 1 e 7; infatti, la messa in liquidazione non determina "ipso facto" l’estinzione dell’ente, che si verifica solo al momento della effettiva cessazione di ogni rapporto attivo e passivo, con la conseguenza che anche dopo tale trasferimento, da qualificare come successione a titolo particolare nel diritto controverso, l’ente in liquidazione conserva la facoltà di proporre l’impugnazione, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 1".

Oltretutto, nella fattispecie in esame il ricorso di primo grado fu depositato nel corso del 1998, cioè ancor prima che venisse varata la summenzionata riforma normativa regionale del 1999 ed allorquando non potevano porsi dubbi sulla legittimazione dell’E.M.S., mentre, come si è visto, le norme che comportarono la soppressione e la messa in liquidazione di tale ente, con conseguente trasferimento all’assessorato regionale delle obbligazioni relative al trattamento indennitario del personale in prepensionamento, furono quelle della L.R. Sicilia 20 gennaio 1999, n. 5, artt. 1 e 7, per cui, essendosi trasferito nel corso del processo il diritto controverso a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., comma 1, lo stesso processo non poteva che proseguire tra le parti originarie, così come stabilito da quest’ultima norma di rito.

D’altra parte, la circostanza per la quale in appello il contraddittorio non fu esteso all’Assessorato regionale all’Industria, nonostante la sua condanna in solido con l’E.M.S. in prime cure, rimane superata da fatto che il medesimo Assessorato era autonomamente legittimato ad impugnare la condanna, per cui restava, comunque, impregiudicato il suo diritto di difesa.

Ciò è tanto vero che la mancata proposizione dell’appello da parte dell’E.M.S. nei confronti del predetto Assessorato ha finito per rendere inammissibile nei suoi confronti il presente ricorso per cassazione, posto che l’odierno ricorrente principale ha di fatto evitato un grado del giudizio nei riguardi della parte assieme alla quale era stato condannato in solido dal primo giudice. Quanto alla questione sollevata con l’ultimo motivo del ricorso principale si osserva che la stessa è stata già affrontata e risolta da questa Corte con la decisione n. 12944 del 22/11/99, alla quale questo collegio intende adeguarsi, attraverso cui si è chiaramente affermato che "ai fini della "retribuzione globale di fatto" da prendersi a base per il computo dell’indennità cosiddetta di prepensionamento accordata ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano dalla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, la voce retribuiva relativa alle festività deve essere inclusa nella base di calcolo in quanto non espressamente esclusa dal citato art. 6 (che invece esclude le erogazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo, nonchè le indennità di trasporto e vestiario), essendovi differenza tra l’erogazione per il lavoro festivo (espressamente esclusa dal computo e riferita alla prestazione di lavoro effettuata nei giorni festivi) e la normale retribuzione spettante al lavoratore per le festività senza prestazione di attività lavorativa, atteso che, in questo caso, il relativo compenso fa parte della normale vicenda lavorativa e non può non essere incluso nella retribuzione globale di fatto", (in senso conforme v. da ultimo Cass. sez. lav. n. 899 del 17/1/2011) Occorre, infatti, osservare che il giudice di appello è correttamente pervenuto alla conclusione di includere nella base di calcolo la voce "festività", perchè non espressamente esclusa dalla L.R. n. 42 del 1975, art. 6, u.c., contrariamente a quanto previsto per il lavoro notturno, il lavoro straordinario, il lavoro festivo e le indennità di trasporto e vestiario, per cui l’impugnata decisione è immune dai rilievi che le sono stati mossi nella presente sede di legittimità.

In definitiva, il ricorso principale va rigettato nei confronti del C. e dichiarato inammissibile nei confronti dell’Assessorato Regionale all’Industria, il cui ricorso incidentale finisce per essere anch’esso inammissibile, una volta accertata l’insussistenza del lamentato pregiudizio derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio d’appello.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’E.M.S. che va condannato a corrisponderle, nella misura liquidata come da dispositivo, in favore del C..

La reciproca soccombenza tra l’Ente minerario siciliano e l’Assessorato regionale siciliano all’Industria comporta la compensazione tra gli stessi enti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale nei confronti di C.C.; dichiara inammissibile lo stesso ricorso nei confronti dell’Assessorato Regionale all’Industria;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna l’E.M.S. alle spese del presente giudizio in favore di C.C. nella misura di Euro 3000,00 per onorario e di Euro 50,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge. Compensa le spese tra le altre parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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