Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 12-10-2011, n. 36871 Lettura di atti, documenti, deposizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 4.2.08, la corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza 17.3.05 del tribunale di Avezzano, ha assolto C.A. dai reati di tentativo di induzione e di sfruttamento della prostituzione; ha confermato l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di lesioni aggravate in danno di E.A. e ha rideterminato la pena in un anno, un mese e 10 giorni di reclusione.

Il C. ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all’art. 512 c.p.p., in quanto sono state utilizzate le dichiarazioni contenute nella denuncia della donna, la cui irreperibilità non era imprevedibile. Secondo la giurisprudenza della S.C. l’impossibilità di ripetizione dell’atto, in tema di letture dibattimentali, sussiste,nel caso di irreperibilità del teste, solo se tale situazione appaia imprevedibile, con riferimento al momento dell’assunzione della prima dichiarazione e se manchino elementi che oggettivamente facciano pensare ad una sottrazione volontaria del teste.

Il motivo del ricorso è manifestamente privo di fondamento, in quanto costituisce una ripetizione di una doglianza, la cui infondatezza è già stata correttamente rilevata dai giudici di merito. La corte di merito ha respinto la censura formulata nel gravame di appello con il richiamo al condivisibile argomento, contenuto nella sentenza del tribunale, secondo cui la E.A. si è resa irreperibile subito dopo la notifica della richiesta di incidente probatorio; d’altro canto,non vi erano elementi, al momento in cui le prime dichiarazioni furono rese alla polizia giudiziaria, che facessero prevedere il successivo allontanamento della teste, poichè questa aveva indicato il domicilio in Italia ed era stata dotata di un permesso per motivi di giustizia. Quindi correttamente è stata data lettura delle dichiarazioni accusatorie della donna, la cui irreperibilità era pienamente imprevedibile e non sussiste, sotto questo profilo, alcuna ragione per poterle ritenere inutilizzabili. Tale inutilizzabilità ricorre solo qualora emerga la volontà della teste di sottrarsi all’esame dibattimentale, determinando così la deliberata violazione del principio del contraddittorio e del diritto della difesa di partecipare alla formazione della prova dichiarativa (sez. 3, n. 23913 dell’11.5.2010, rv 247800; sez. 1, n. 18848 del 29.3.07, rv 236820; sez. 1, n. 23571 del 20.6.06, rv. 234281). Posto che non sono emersi elementi da cui sia emersa questa volontà, nessuna censura è formulabile nei confronti della sentenza che ha fondato l’affermazione di responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, confermate in maniera convincente dal certificato medico acquisito e dalle dichiarazioni dei testi che hanno constatato la sussistenza della ferita.

La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del gravame,Va rilevato che, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione, che non porta però alla declaratoria di estinzione del reato. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la inammissibilità, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente l’instaurazione, in sede di legittimità, di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione (S.U. n. 23428 del 22.3.2005;. sez. 2, 21.4.2006, n. 19578).

Il ricorso vanno quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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