Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 12-10-2011, n. 36870

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 4.5.2010, la corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza 15.5.08 del tribunale della stessa sede, con la quale F.M. è stato condannatocelo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di due mesi di reclusione, perchè ritenuto colpevole del reato di lesioni volontarie,in danno di B.G.. Il F. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 420 c.p.p.: la corte ha rigettato la richiesta di differimento per impedimento, nonostante l’allegata certificazione da cui derivava che era a casa "per malattia". 2. violazione di legge in riferimento all’art. 582 c.p.: esclusa dal primo giudice l’aggravante ex art. 583 c.p., andava applicata la sanzione pecuniaria, irrogabile dal giudice di pace. I motivi sono manifestamente infondati.

La corte ha correttamente escluso la sussistenza di un assoluto impedimento, ostativo alla presenza del Fa. all’udienza dibattimentale, avendo rilevato la genericità dello stato patologico attestato nella documentazione. La evidente assenza dell’impedimento legittimante il differimento dell’udienza, ha reso del tutto superfluo un ulteriore accertamento sanitario. Quanto al secondo motivo, la corte di merito ha già rilevato l’infondatezza dell’argomento difensivo, in quanto l’accertato protrarsi della malattia per una durata, comunque superiore ai venti giorni, determina comunque la competenza del tribunale.

La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del gravame. Va rilevato che, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione, che non porta però alla declaratoria di estinzione del reato. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la inammissibilità, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente l’instaurazione, in sede di legittimità, di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione (S.U. n. 23428 del 22.3.2005;. sez. 2, 21.4.2006, n. 19578).

Il ricorso vanno quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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