Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 12-10-2011, n. 36869

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di I.C. ha presentato ricorso avverso la sentenza 11.2.2010 della corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza 25.11.08 del tribunale di Foggia di condanna alla pena di cinque mesi di reclusione, per il reato ex artt. 477 e 482 c.p. e ha inoltre revocato la sospensione condizionale della pena, concessa dalla medesima corte con la sentenza 23.9.04, irrevocabile il 30.6.05, a norma dell’art. 168 c.p., u.c. introdotto con L. n. 128 del 2001. La nuova norma è stata applicata in considerazione della natura processuale del rimedio revocatorio e del passaggio in giudicato della sentenza in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 128 del 2001.

Il difensore rileva la violazione dell’art. 649 c.p.p.: la corte ha ritenuto di revocare il beneficio, nonostante l’ordinanza già emessa il 28.4.04 in sede esecutiva dal medesimo giudice di appello, con cui era già stata rigettata la richiesta di revoca del beneficio, in quanto la corte ha rilevato che l’atto era stato prodotto dalla difesa in copia informale, privo dell’attestazione di irrevocabilità. La difesa ha allegato al ricorso nuova copia dell’ordinanza 28.4.08, corredata da questa attestazione e chiede che questa corte ne accerti la irrevocabilità e la sussistenza del divieto del ne bis in idem, con conseguente declaratoria di nullità della decisione impugnata,in quanto la disposizione ex art. 649 c.p.p. può essere applicata in ogni stato e grado del processo.

Il ricorrente censura il provvedimento di revoca, sia perchè ha dato rilievo a un dato meramente formale dell’ordinanza prodotta, sia perchè la natura sostanziale e non formale del disposto dell’art. 168 c.p. fa sì che l’ipotesi di revoca non sia applicabile alla sentenza 23.9.04.

Infine il ricorrente rileva la violazione di legge, in riferimento agli artt. 158 e 160 c.p. per omessa motivazione sulla richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ex artt. 477 e 482 c.p., la cui consumazione risale al 20.9.02.

La corte è chiamata,in sede di udienza pubblica, a pronunciarsi solo su questo motivo, che ritiene fondato. Infatti, in assenza di alcuna sospensione, il termine di prescrizione deve ritenersi maturato in data 20.3.2010.

Non sussiste l’ipotesi ex art. 129 cpv. c.p., tenuto conto delle dichiarazioni dei due carabinieri, che hanno effettuato la perquisizione nell’appartamento, in cui era nascosto il latitante I., e che hanno rievocato, con assoluta certezza, il rinvenimento di una patente di guida intestata a B. G. (acquisita agli atti in fotocopia), sulla quale era stata apposta la foto del ricorrente.

La sentenza va quindi annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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