Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 12-10-2011, n. 36868

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 18.12.09, la corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza 3.10.08 del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, ha concesso a V.C. le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e ha rideterminato la pena in Euro 50 di multa.

Ha confermato la sua responsabilità in ordine al reato di minaccia con arma in danno di Vo.Gr., commesso il (OMISSIS), e lo ha condannato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Il difensore del V. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge, in riferimento all’art. 129 c.p.p., per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;

2. vizio di motivazione, in quanto è illogica l’interpretazione delle risultanze processuali, laddove ravvisa il reato di minaccia a carico di una persona che, pur mostrando una pistola, ha accompagnato tale comportamento con la pronuncia di una frase dimostrativa dell’intento difensivo, finalizzato a prevenire un’eventuale aggressione.

Il primo motivo è fondato, in quanto il termine di prescrizione è maturato in data successiva a quella della pronuncia della sentenza di appello.

Le doglianze formulate con il secondo motivo attengono a questioni di merito, relative alla valutazione delle prove, che è stata correttamente effettuata dai giudici di merito, in maniera strettamente fedele alle risultanze processuali e alla loro razionale interpretazione. La corte di merito ha riconosciuto credibilità alle dichiarazioni delle persona offesa, di cui ha messo in rilievo la precisa e lineare narrazione. La corte ha altresì dato atto della conferma che è derivata dalle dichiarazioni della teste G. – di cui ha positivamente valutato l’affidabilità con esauriente motivazione – nonchè dalle dichiarazioni di persona assolutamente disinteressata. Il fatto è stato così ricostruito: il Vo. ha puntato la pistola – posseduta quale agente di polizia penitenziaria- contro il V., che,disarmato, ha alzato le braccia, in evidente segno non aggressivo. Il tutto, nell’ambito di un contrasto per motivi amorosi, collegati alla persona della G..

Nessuna perplessità è quindi giustificata in ordine alla sussistenza del reato di minaccia aggravata, in quanto l’asserita finalità ultima di questo gesto (minaccia preventiva a scopo difensivo),oltre che contrastare con il senso comune, è smentita dalle parole chiaramente aggressive, riferite dalla persona offesa (adesso ti uccido).

Va quindi dichiarata la estinzione del reato per prescrizione, con conseguente rigetto del ricorso relativo alle statuizioni civili. Il V. va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 600, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 600, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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