Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 12-10-2011, n. 36867

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 22.1.2010, la corte di appello di Catania ha confermato la sentenza 20.10.05 del tribunale della stessa sede, con la quale G.D. era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, alla pena di sei mesi di reclusione, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, perchè ritenuto colpevole del reato ex art. 591 c.p., commi 1 e 4, per avere abbandonato i figli minori a lui affidati, lasciandoli senza alcun controllo e vigilanza sul pianerottolo dell’abitazione dei suoceri. Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione, in quanto la corte di merito ha confermato le argomentazioni della sentenza del primo giudice, senza prendere in considerazione le doglianze formulate nell’atto di gravame;

2. violazione di legge in riferimento all’art. 129 c.p.p. per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: prima del deposito della sentenza di appello è trascorso il termine prescrizionale.

Questo secondo motivo è fondato, in quanto effettivamente,per il reato, commesso il (OMISSIS), anche tenendo conto della durata della sua sospensione, il termine di prescrizione è maturato in data 1.8.2010 e quindi successivamente alla data della pronuncia della sentenza di appello.

Va anche rilevato che non sussiste l’ipotesi ex art. 129 cpv. c.p.p., alla luce delle argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata, secondo cui sono del tutto infondate le doglianze sull’assenza dell’elemento psicologico del dolo.

Infatti è stato accertato che:

a) il G. sapeva che i minori non erano in condizioni di provvedere a se stessi per ragioni di età (una figlia aveva tre anni e un figlio aveva venti mesi) e per ragioni di invalidità (il figlio tredicenne era portatore di handicap);

b) era ben consapevole che l’abbandono non sarebbe stato di breve durata;

c) aveva lasciato i minori in un luogo, la cui estrema pericolosità per l’incolumità fisica e psichica dei minori (la bambina di tre anni, piangente, è uscita dallo stabile,alla ricerca di persone che potesse accudirli; il bambino di venti mesi si era arrampicato sulla ringhiera della scala) era di immediata ed inequivoca percezione.

Sussiste quindi senza alcuna incertezza il dolo generico, richiesto per l’integrazione del reato in esame.

La sentenza va quindi annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

A norma dell’art. 578 c.p.p. vanno confermate, per le argomentazioni sopra espresse, le statuizioni in favore delle parti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *