Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2012, n. 4466

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 31/12/07 – 24/1/08 la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento dell’impugnazione proposta da G.R. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che si era dichiarato incompetente sulla domanda di liquidazione dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, rigettando, nel contempo, la richiesta di risarcimento danni, ha parzialmente riformato la decisione gravata ed ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere all’appellante il predetto indennizzo a decorrere dall’1/6/97, mentre ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla contrazione del virus HCV. La Corte territoriale ha spiegato il proprio convincimento nei seguenti termini: dalla consulenza d’ufficio era emerso che la G., affetta da Talassemia Major, aveva effettuato trasfusioni dal 1983, contraendo, in tal modo, l’infezione da virus HCV, così come confermato, tra l’altro, dalla Commissione medica ospedaliera militare di medicina legale, per cui le competeva il reclamato indennizzo; non le spettava, invece, il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla contrazione del suddetto virus, in quanto nel caso di specie difettava la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva ipotizzata e l’evento lesivo, posto che all’epoca in cui l’assistita aveva iniziato le trasfusioni di sangue il virus non era ancora conosciuto.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la G., la quale affida l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso il Ministero della Salute che propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Oggetto del primo motivo di censura del ricorso principale proposto dalla G. è l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, vale a dire l’accertamento e la liquidazione dell’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2.

In sostanza ci si duole del fatto che il giudice d’appello, pur avendo accolto la richiesta di riconoscimento dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992, nulla ha precisato in merito all’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, ad onta della formulazione, sin dal primo grado, della relativa richiesta.

2. Con analoga doglianza di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio è contestata la mancata liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria relativi alle somme riconosciute a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992, nonostante che la loro richiesta fosse stata avanzata sin dal primo grado. Si precisa, altresì, che la liquidazione degli accessori di legge avrebbe dovuto riguardare anche l’indennità integrativa speciale prevista dalla stessa legge come componente dell’indennizzo in esame.

3. Col terzo ed ultimo motivo è dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia relativamente al mancato riconoscimento del risarcimento del danno per la ritenuta insussistenza, da parte della Corte territoriale, del nesso causale tra la condotta omissiva ipotizzata e l’evento lesivo. Tale insussistenza è stata dalla Corte territoriale desunta dal fatto che all’epoca in cui l’assistita aveva iniziato le trasfusioni di sangue (1983) il virus non era ancora conosciuto e che non vi era la prova che il virus da HCV, diagnosticato per la prima volta all’assistita il 25/10/91, fosse stato contratto solo successivamente al 1988, epoca alla quale risalivano i primi tests diagnostici per tale tipo di accertamento clinico. La ricorrente sostiene, invece, che l’omessa osservanza del generale obbligo di vigilanza, che il Ministero avrebbe dovuto esercitare, consentiva di ipotizzare la responsabilità dello stesso a fronte di un evento che era prevedibile, tanto più che la genuinità della documentazione medica prodotta comprovava la sussistenza di un rapporto consequenziale tra il lamentato danno e l’assunzione di emoderivati infetti in periodo susseguente al 1988. D’altra parte il Ministero non aveva provato nulla in contrario al fatto che la contrazione del virus era avvenuta già in epoca antecedente al 1991. L’intimato Ministero, nell’opporsi all’accoglimento del ricorso principale, propone a sua volta ricorso incidentale per l’omessa motivazione su un fatto controverso, determinante per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel non pronunziarsi sulla esperita eccezione preliminare di prescrizione dell’azione risarcitoria, riproposta in secondo grado e rivestente carattere dirimente.

Osserva la Corte che i primi due motivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale sono inammissibili, in quanto attraverso gli stessi vengono dedotti dei vizi di omessa motivazione laddove si tratta, in realtà, di omessa pronunzia su specifiche domande della ricorrente assistita e su precisa eccezione di prescrizione del Ministero convenuto, domande ed eccezioni proposte in entrambi i casi sin dal primo grado di giudizio e reiterate nel giudizio d’appello. Infatti, la G. si duole del mancato accoglimento delle sue domande dirette al conseguimento dell’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, ed alla liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma riconosciutale a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e su quella invano pretesa a titolo di indennità integrativa speciale. Analogamente la difesa del Ministero si lamenta del mancato accoglimento dell’eccezione preliminare di prescrizione considerata dirimente.

Ebbene, in entrambi i casi, trattandosi di omessa pronuncia su due distinte domande e su una specifica eccezione, il rimedio, attraverso il quale far valere l’omessa disamina dei motivi d’appello incentrati sul mancato accoglimento delle domande di parte assistita e l’omesso vaglio dell’eccezione di prescrizione di parte convenuta proposta in entrambi i gradi, non poteva essere che quello apprestato dall’art. 360 c.p.c., n. 4, vertendosi in ipotesi di violazione tra chiesto e pronunziato di cui all’art. 112 c.p.c. e non certo di vizio motivazionale della sentenza impugnata.

Al riguardo si è, infatti, precisato (Cass. Sez. 2, n. 26598 del 17/12/2009) che "l’omessa pronuncia avverso una specifica ragione di nullità dell’ordinanza-ingiunzione, dedotta dall’opponente, integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Nella specie, la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto per violazione di legge, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 2, con il quale si denunciava l’omessa pronuncia del giudice di pace sulla dedotta nullità dell’opposta ordinanza ingiunzione a motivo della inosservanza del termine entro il quale il Prefetto avrebbe dovuto emettere il provvedimento sanzionatorio)".

Ancor prima si era statuito (Cass. Sez. 3, n. 12952 del 4/6/2007) che "la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "per relationem" resa in modo difforme da quello consentito bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o n. 5 anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso si rivela inammissibile".

E’, invece, infondato il terzo motivo del ricorso principale attraverso il quale è contestata nel merito l’accertata insussistenza, ai fini della pretesa risarcitoria, del nesso causale tra la condotta omissiva ipotizzata a carico del Ministero della Salute e l’evento lesivo della contrazione del virus HCV da emotrasfusione. Invero, le censure mosse in tal caso alla sentenza impugnata sono appuntate essenzialmente sulla rivisitazione del giudizio di merito che ha condotto la Corte territoriale, con argomentazioni congrue ed immuni da rilievi di carattere logico- giuridico, ad escludere, sulla base dei dati istruttori acquisiti, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva ipotizzata a carico del Ministero e l’evento lesivo del danno lamentato dalla G.. In effetti, la Corte territoriale è pervenuta a tale convincimento dopo aver rilevato che all’epoca in cui l’assistita aveva iniziato le trasfusioni di sangue, vale a dire nel corso del 1983, il virus non era ancora conosciuto e nemmeno si era avuta la prova che il virus da HCV, diagnosticato per la prima volta all’odierna ricorrente solo il 25/10/91, fosse stato contratto successivamente al 1988, epoca alla quale risalivano i primi tests diagnostici di carattere scientifico che consentivano un tale tipo di accertamento clinico.

D’altra parte, non va dimenticato che "in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base" (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04).

Nella fattispecie in esame la ricorrente si è limitata, in ultima analisi, a supporre una omessa osservanza del generale obbligo di vigilanza da parte del Ministero in considerazione di una asserita prevedibilità dell’evento, ricavando tale convincimento dalla deduzione che la documentazione medica consentiva di far ritenere sussistente un rapporto di consequenzialità tra il lamentato danno e l’assunzione di emoderivati infetti in periodo susseguente al 1988.

In tal modo, la ricorrente ha finito per contrapporre semplicemente la sua valutazione del materiale probatorio, basata, tra l’altro, su documenti successivi ai fatti che si sarebbero dovuti prevedere "ex ante", a quella operata dalla Corte di merito che, in quanto sorretta da una valida "ratio decidendi", si sottrae ai rilievi che le sono mossi nella presente sede di legittimità. Ne consegue il rigetto di entrambi i ricorsi riuniti.

La reciproca soccombenza delle parti induce la Corte a ritenere compensate tra le stesse le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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