Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 12-10-2011, n. 36828 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 12 ottobre 2010 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza resa in data 30 giugno 2008 dal Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia – nei confronti di L. A. (imputato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) in relazione al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163), con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del detto reato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

La vicenda oggetto del processo riguarda l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di adeguamento funzionale ad un insediamento commerciale destinato a parco giochi: tali lavori consistevano nella rimozione dei piani di calpestio (in quanto usurati); nella costruzione di una vasca interrata a tenuta stagna nonchè di nuovi massetti per il livellamento dei piani di calpestio;

nella sostituzione del rivestimento antiscivolo e nell’adeguamento degli impianti elettrico, idraulico ed antincendio.

Ciò precisato la Corte di Appello, rispondendo alle doglianze difensive secondo le quali nella specie si trattava di un mero intervento di manutenzione straordinaria non comportante la necessità di apposito permesso di costruire, disattendeva tale tesi in quanto infondata. Osservava in proposito quel giudice territoriale che anche se per i lavori di cui sopra sarebbe stata sufficiente la semplice D.I.A. occorreva pur sempre il rilascio preventivo di autorizzazione paesaggistica ed ambientale tenuto conto della rilevante estensione dell’area interessata da quei lavori e delle conseguenze derivanti in termini di impatto ambientale che giustificavano ed anzi esigevano una preventiva valutazione da parte della competente autorità amministrativa in ordine alle scelte tecniche ed ai materiali da impiegare. Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del difensore fiduciario, deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto che si fosse verificata una alterazione dello stato dei luoghi che impediva di considerare i lavori de quibus come interventi di manutenzione straordinaria.

Anche l’affermazione della Corte, secondo la quale nel caso in esame si verteva nella ipotesi contravvenzionale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 era palesemente contraria alla legge, in quanto nessun pregiudizio ambientale in via astratta era ravvisabile, con conseguente inapplicabilità della norma sopra citata.

Con un secondo motivo la difesa deduce violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 5 c.p.) per avere omesso la Corte territoriale di qualificare la condotta del ricorrente come frutto di errore di fatto, come tale scusabile, in relazione alla pregressa legittimità di lavori di analoga tipologia riconosciuta dall’autorità giudiziaria penale che avevano indotto il ricorrente a ritenere lecita la nuova attività di manutenzione.

Il ricorso è fondato.

Con riguardo al primo motivo, che va subito esaminato per ragioni di priorità logica, va premesso – come del resto riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata – che i lavori in questione rientravano nel novero degli interventi di carattere manutentivo sia ordinario che straordinario, per i quali non era necessario alcun preventivo permesso di costruire ma una semplice denuncia di inizio attività, peraltro segnalata dal ricorrente.

La motivazione offerta dalla Corte circa la preventiva necessità, comunque, dell’autorizzazione paesaggistica a mente del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181), non sembra rispondente a logica in quanto occorreva comunque verificare se quei lavori comportassero in astratto una alterazione del paesaggio e/o ambiente circostante tale da richiedere il preventivo intervento dell’autorità amministrativa preposta alla tutela del paesaggio.

Come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, in caso di interventi di manutenzione straordinaria su immobili sottoposti a vincolo (o ricadenti su aree sottoposte a vincolo) non è richiesto il preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela, tranne che non si prospetti, con valutazione ex ante (connessa alla natura del reato di pericolo delineato dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181) una alterazione dello stato dei luoghi (in termini Cass. Sez. 3A 5.5.2004 n. 26929, Rotella, Rv. 230151; Cass. Sez. 3A 23.1.2003, n. 9519 Haggiag ed altro Rv. 224175).

E’ altrettanto pacifico, secondo il costante orientamento di questa Corte, che laddove si tratti di interventi di entità minima o irrilevante, inidonei in via astratta a mettere in pericolo il paesaggio ovvero a pregiudicare il bene assoggettato a tutela paesaggistico-ambientale, non può configurarsi il reato di cui al D.Lgs. citato. art. 181 che rimane comunque qualificabile come fattispecie di pericolo astratta, in continuità normativa rispetto al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (Cass. Sez. 3A 12.1.2006 n. 17746, P.P. in proc. Giancola, Rv. 234310; Cass. Sez. 3A 17.11.2005 n. 564, Villa, Rv. 233012).

Ora, se può convenirsi in linea di principio con quanto affermato dalla Corte di Napoli secondo la quale il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (che trova sanzione nel corrispondente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) in ordine ai presupposti della condotta (mancanza preventiva dell’autorizzazione amministrativa a prescindere dalla effettività del danno ambientale in quanto estranea alla fattispecie) costituisce reato di pericolo e richiede il rilascio di apposito permesso previo parere della autorità amministrativa istituzionalmente incaricata della tutela del paesaggio, è tuttavia innegabile che laddove si tratti di interventi che non alterino lo stato dei luoghi, ancorchè eseguiti in zone protette, è sufficiente la semplice D.I.A. e non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’autorità deputata alla salvaguardia del paesaggio (Cass. Sez. 3A 8.3.2006 n. 14239, Prioriello, Rv. 233933; Cass. Sez. 3A 21.1.2010 n. 8739, Perna, Rv.

246218).

A tali regole interpretative non sembra essersi uniformata la Corte di Appello, tanto più che che, come riconosciuto dallo stesso giudice di merito, si trattava di interventi di manutenzione di natura ed entità estremamente limitate, non incidenti sull’esterno (tranne per l’aspetto concernente il ripristino della pavimentazione usurata) e tali da escludere in radice l’eventualità anche astratta di un pregiudizio ambientale.

Non era infatti in discussione alcuna modifica essenziale dello stato dei luoghi ma soltanto il ripristino di una vecchia pavimentazione con altra esattamente uguale ma nuova ed altri lavori non comportanti interventi esterni c.d. "verticali" (cioè implicanti una variazione di altezze o sagome o superfici).

Nè dalla sentenza emerge che la Corte abbia indicato prove a sostegno di una diversa natura ed entità strutturale dei lavori tali da imporre il preventivo parere dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio.

Il reato contestato va quindi ritenuto del tutto insussistente.

L’accoglimento di tale motivo assorbe ogni altra doglianza subordinata e determina l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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