Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-03-2012, n. 4619 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 29334/2008, respinse l’opposizione proposta il 14 dicembre 2006 dalla Suio S.r.l. avverso l’ordinanza n. 910600500985 del 2 agosto 2006, con la quale il Prefetto di Roma aveva ingiunto alla società il pagamento di complessivi Euro 737,40 per la violazione dell’art. 126-bis C.d.S., non avendo comunicato i dati personali e della patente del conducente del veicolo nella sua disponibilità tg. (OMISSIS), sorpreso il (OMISSIS) a fare uso durante la marcia di telefono cellulare (art. 173 C.d.S).

La decisione, impugnata dalla società, venne confermata il 18 febbraio 2010 dal Tribunale di Roma, che rigettò l’appello. Premesso che l’opponente aveva lamentato l’avvenuta l’irrogazione della sanzione anteriormente alla definizione della contestazione della violazione dell’art. 173 C.d.S., osservò il giudice di secondo grado che: 1) l’accertamento dell’uso di un telefono cellulare durante la marcia era divenuto inoppugnabile per mancanza di prova della contestazione della relativa violazione; 2) in ogni caso, il dovere della società obbligata in solido di comunicare i dati personali e della patente del conducente trovava autonomo e sufficiente fondamento nel combinato disposto dell’art. 126-bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8.

La Suio S.r.l. è ricorsa avverso la sentenza con due motivi e l’intimata Prefettura di Roma non ha resistito.

Motivi della decisione

Il ricorrente, denunciando con il primo motivo l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi, lamenta: 1) la giuridica inesistenza della contestazione della infrazione perchè basata su un verbale di accertamento della violazione dell’art. 126-bis, comma 2, a sua volta fondato sulla contestazione dell’indebito uso di un telefonino cellulare, che si riferiva ad un verbale di uso di un cellulare durante la marcia e recante l’ingiunzione a pagare Euro 714, non riferibile alla violazione addebitata; 2) la mancanza di legittimazione del vice prefetto ad emettere l’ordinanza, essendo stato a ciò autorizzato solo il 5 aprile 2007; 3) la nullità dell’ordinanza per carenza di motivazione e mancanza di sottoscrizione; 4) l’omessa considerazione che il 10 settembre 2009 era stato proposto ricorso al Giudice di pace avverso l’emissione della cartella esattoriale per la riscossione della sanzione irrogata in relazione all’uso del telefonino. Con il secondo motivo, dolendosi della violazione o falsa applicazione dell’art. 126-bis C.d.S., comma 2, deduce che l’obbligo di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente insorge solo dopo la definizione della contestazione comportante la detrazione di punti dalla patente. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata trova il suo fondamento in due rationes decidendi, ciascuna autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia, e costituite, la prima, dal rilievo che l’accertamento della violazione dell’art. 173 C.d.S., era divenuto definitivo, in quanto l’opponente non aveva provato che avverso lo stesso fosse stata proposta impugnazione, la seconda, dall’assunto che il dovere della società obbligata in solido di comunicare i dati personali e della patente del conducente, previsto dall’art. 126-bis C.d.S., costituisce una specificazione del più generale obbligo, imposto dall’art. 180 C.d.S., comma 8, di fornire agli organi accertatori informazioni o esibire documenti necessari all’accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice stesso.

La prima delle due rationis non è stata censurata e la definitività ed autosufficienza di essa esclude l’interesse all’esame dell’impugnazione della seconda, giacchè una eventuale delle censure fondatezza a non varrebbe ad inficiare la legittimità della pronuncia di secondo grado.

Resta assorbita, quindi, l’esplicitazione dell’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza del secondo, anche se è il caso di rilevare che:

1) La sentenza impugnata ha chiarito che a fondamento dell’opposizione l’opponente aveva dedotto che: a) avverso il verbale di violazione dell’art. 173 C.d.S., era stato proposto ricorso; b) la contestazione della violazione dell’art. 126-bis C.d.S., era stata effettuata priva che venisse definito detto ricorso; c) la norma disponente l’obbligo di comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida doveva essere effettuata solo nei trenta giorni successivi alla definizione dei procedimenti in corso avverso il verbale di accertamento della violazione comportante la decurtazione dei punti. Nessuno dei fatti rispetto ai quali la ricorrente lamenta un vizio di motivazione era stata dedotta a fondamento dell’opposizione e la riferibilità di essi a questioni il cui esame precluso dalla loro novità esclude che rispetto ad essi sussistesse quell’obbligo di motivazione che grava sul giudice in ordine ai fatti decisivi per il giudizio. Va aggiunto, come già affermato da questa Corte, che "il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto – ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice – a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito" (cfr.: cass. civ., sez. 2, sentenza n. 22881 del 10/11/2010).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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