Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 12-10-2011, n. 36827

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza dell’11 giugno 2010 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza resa in data 20 settembre 2007 dal Tribunale di Firenze nei confronti di T.E. e T. R. (imputati dei reati di violazione di sigilli – capi A) e D) della rubrica – e violazione della legge urbanistica ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) – capi B), C) ed E) della rubrica), con la quale i suddetti erano stati condannati per i menzionati reati alla pena complessiva di anni due di reclusione ed Euro 800,00 di multa, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) perchè estinto per prescrizione e assorbito il reato di cui al capo C) in quello di cui al capo E), riducendo la pena con riferimento alla eliminazione del reato sub B) nella misura ritenuta di giustizia.

La vicenda oggetto del processo riguarda l’esecuzione di lavori di costruzione di una piscina con annesse strutture, all’interno di una azienda agrituristica sita in località (OMISSIS), di pertinenza dei due imputati, senza il preventivo permesso di costruire, nonchè nella ripetuta violazione dei sigilli da parte dei due imputati conseguente alla prosecuzione delle opere nonostante l’intervenuto sequestro.

Con i motivi di appello gli imputati avevano, nell’ordine, lamentato che nella specie si trattava di lavori formanti oggetto di un nuovo piano di miglioramento agricolo per il quale era stata presentata istanza di concessione edilizia in sanatoria comportante l’obbligo di sospensione del processo; che non era certa la prova su chi avesse effettivamente commissionato i lavori e che era comunque insussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 349 c.p., comma 2, a carico di T.E., non essendo stato lo stesso nominato custode.

La Corte territoriale, rispondendo a tali doglianze, disattendeva la tesi della obbligatorietà della sospensione del processo collegata alla presentazione della istanza di concessione in sanatoria ritenendo non equiparabile a ciò la presentazione di un piano di miglioramento agrario stente la diversità degli effetti.

Riteneva raggiunta ogni oltre ragionevole dubbio la prova circa l’identità del soggetto committente dei lavori, avendo i due fratelli agito sullo stesso piano con ruoli interscambiabili sicchè la circostanza aggravante contestata era sussistente con effetto estensivo nei riguardi di T.E. (soggetto non custode), secondo le comuni regole del concorso di persone nel reato.

Ricorrono avverso la detta sentenza entrambi gli imputati personalmente, deducendo: a) violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo C) per prescrizione, avendo la Corte territoriale ritenuto erroneamente l’assorbimento di tale reato in quello indicato al capo E), nonostante si trattasse di distinte violazioni di legge e non di un unico reato; b) analogo vizio in quanto, anche a voler ritenere corretta la statuizione dell’assorbimento delle due condotte in una unica, il giudice di appello avrebbe dovuto determinare in modo diverso la pena, riducendola: c) violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in punto di diniego della richiesta di sospensione del processo correlata alla presentazione del piano di miglioramento agricolo-aziendale ed erronea applicazione della L.R. Toscana n. 1 del 2005.

Con memoria depositata all’odierna udienza il difensore (di ufficio) dei ricorrenti reiterava quest’ultima censura sotto l’ulteriore profilo della violazione dell’art. 117 Cost. nella parte in cui attribuisce un potere legislativo concorrente alle Regioni a statuto ordinario in determinate materie, potere disconosciuto dalla Corte di Appello.

Il ricorso è fondato soltanto in parte, nei limiti e con le precisazioni che seguono.

E’ certamente corretto il rilievo difensivo contenuto nel primo motivo di appello, apparendo non rispondente a logica, nè conforme a legge, l’affermazione della Corte secondo la quale – relativamente ai fatti contestati sub C) ed E) – si trattava di "un unico fatto commesso fino al (OMISSIS)": ad evidenza risulta dalla stessa lettura della sentenza impugnata che si trattava di condotte di diverse strutturalmente in quanto collegate a distinti ordini di sospensione dei lavori entrambi violati.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale l’assorbimento tra reati presuppone una identità e coincidenza assoluta tra le condotte in termini c.d. "strutturali" sicchè l’una è funzionale alla commissione dell’altra, mentre laddove vi sia una autonomia, anche parziale, si può solo parlare di concorso formale di reati eventualmente unificabili per continuazione (Cass. Sez. 3A 22.10.2008 n. 45459, P.G. in proc. D.G. Rv. 241670;

Cass. Sez. 3A 12.7.2007 n. 36962, Ponti ed altro, Rv. 237312).

Alla detta regola non si è certamente attenuta la Corte di merito, incorrendo peraltro – come puntualmente rilevato dai ricorrenti – in un ulteriore violazione di legge (che risulta comunque ridondante in concreto) nella misura in cui, avendo ritenuti i due reati assorbiti avrebbe dovuto ridurre la pena per essere venuto meno un capo di imputazione. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte nel caso in cui il giudice dell’impugnazione nel giudicare di reati avvinti dal vincolo della continuazione dichiari estinto o assorbito taluno di detti reati, si ha l’automatica eliminazione delle quantità di pena, corrispondenti alle figure criminose dichiarate estinte o assorbite (Cass. Sez. 5A 27.9.1991 n. 11408, Marroccu, Rv. 191219).

Stante, allora, la distinzione ontologica tra le condotte ed essendo stata dedotta in appello, quale specifico motivo di doglianza, la censura di mancata declaratoria della prescrizione in ordine al reato contravvenzionale di cui al capo C), deve in questa sede annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale capo. Per il resto i motivi di ricorso sono infondati.

In particolare correttamente la Corte ha ritenuto non equivalente alla richiesta di concessione edilizia in sanatoria (prevista dalla Legge Fondamentale Urbanistica n. 47 del 1985, art. 13) la presentazione di un piano di miglioramento agricolo-aziendale stante la diversità di effetti derivanti da tale condotta rispetto a quelli propri di una richiesta di concessione in sanatoria. Nè vale in contrario quando dedotto dai ricorrenti circa la necessità preventiva di approvazione di un programma di miglioramento agricolo aziendale esplicitamente prevista dalla L.R. Toscana n. 1 del 2005, artt. 42 e 43 in vista dell’ottenimento della sanatoria urbanistica, in quanto il fatto che tale progetto venga presentato in vista di ciò non significa nè che le opere abusive realizzate siano sanabili nè che il progetto equivalga a presentazione di una istanza di concessione in sanatoria, subordinata, invece, ad adempimenti del tutto diversi e finalizzata all’ottenimento di benefici specifici ed indipendenti. Non è quindi condivisibile la tesi della equivalenza tra presentazione di un progetto a fini di miglioramento agrario (che risponde a precise finalità contemplate nella Legge regionale di riferimento) e presentazione di una istanza di concessione in sanatoria che va riguardata sotto specifici aspetti di carattere urbanistico-edilizio che debbono essere valutati con parametri diversi, esulando il concetto della funzionalità propedeutica dal concetto della equivalenza. Va quindi disattesa la censura di violazione della legge penale nei termini denunciati dai ricorrenti, apparendo assolutamente corretta la decisione della Corte di Appello di non sospendere il processo, effetto connesso per legge soltanto ad una eventuale istanza di concessione in sanatoria in conformità alle disposizioni in materia urbanistica di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 13 (oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36).

Anche le censure ulteriori contenute nella memoria depositata nell’interesse dei due imputati risultano infondate per le medesime considerazioni testè indicate, dal momento che la valutazione sulla condonabilità dell’abuso è operazione del tutto sganciata da una presentazione di progetti migliorativi nell’ambito della qualificazione degli interventi edilizi sul territorio, ancorchè propedeutica ad una eventuale – ma pur sempre successiva – presentazione di istanza di condono, legato, come la concessione in sanatoria di cui all’art. 13 citato, a presupposti e condizioni diverse.

Stante l’accoglimento del primo motivo, si impone comunque un rinvio degli atti alla Corte di Appello di Firenze – altra Sezione – per la rideterminazione della pena conseguente alla estinzione del reato di cui al capo C).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo C) perchè il relativo reato è estinto per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per la rideterminazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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