Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 12-10-2011, n. 36791 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il 6 dicembre 2010 il GIP del Tribunale per i Minorenni di Cagliari aveva applicato ad O.R., su richiesta del PM, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 575, 624 e 424 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, aveva fissato l’interrogatorio dell’indagato per il successivo 9 dicembre e, richiestone da uno dei difensori, aveva autorizzato solo la visione degli atti afferenti al procedimento penale senza autorizzare l’estrazione di copia degli stessi.

In sede di interrogatorio il 9 dicembre i difensori dell’indagato, preliminarmente e conclusivamente, eccepivano la violazione del diritto di difesa, il GIP rinviava l’interrogatorio al giorno successivo e autorizzava i difensori ad estrarre copia degli atti. Il giorno 10 dicembre l’interrogatorio proseguiva e il GIP, sentite le conclusioni delle parti, confermava la misura cautelare già disposta.

Il 20 dicembre successivo i difensori di O.R. presentavano istanza al GIP con richiesta di dichiarare la nullità dell’interrogatorio, la perdita di efficacia, ex art. 302 c.p.p., dell’ordinanza che aveva disposto la misura cautelare e di disporre, in conseguenza, la liberazione dell’indagato; il GIP con ordinanza in pari data respingeva l’istanza e avverso il provvedimento i difensori proponevano appello ex art. 310 c.p.p..

Il Tribunale per i Minori di Cagliari, con ordinanza 1 gennaio 2011, il respingeva l’appello sul rilievo che la denegata autorizzazione ad estrarre copia degli atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio, ma, tale nullità era stata sanata ai sensi dell’art. 183 c.p.p., lett. b).

2.- Avverso l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione O.R. personalmente assumendo a ragione la violazione di legge per inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

Assume il ricorrente che nel caso di specie si è verificata una nullità a regime intermedio eccepita tempestivamente prima che l’interrogatorio di garanzia avesse inizio, nullità che, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza gravata non è stata sanata per effetto dell’interruzione dell’interrogatorio e della sua prosecuzione il giorno successivo previa autorizzazione per il difensore di estrarre copia degli atti.

La circostanza che il GIP abbia autorizzato l’estrazione di copia degli atti in occasione della prosecuzione dell’interrogatorio non può costituire sanatoria ai sensi dell’art. 183 c.p.p., posto che l’interruzione dell’atto nullo non è avvenuta prima del suo compimento ed in accoglimento dell’eccezione, ma, per ragioni d’ufficio, solo dopo che le domande erano state poste e l’indagato aveva risposto. L’atto nullo è, infatti, rimasto tale anche nella prosecuzione dell’interrogatorio il giorno successivo, infatti nel corso di tale prosecuzione non è stata effettuata la contestazione degli addebiti e degli elementi di prova a carico, secondo quanto previsto dagli artt. 64 e 65 c.p.p..

3.- Il Procuratore Generale dott. Maria Giuseppina Fodaroni ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1.- Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 settembre 2010, n. 36212 hanno affermato il principio di diritto secondo cui "il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell’arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell’art. 182 c.p.p., comma 2, se non viene eccepita nella udienza di convalida".

Si tratta, invero di una nullità sanabile ai sensi dell’art. 183 c.p.p., lett. b), qualora la parte si sia avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto nullo è preordinatoci veda in proposito, sia pure con riferimento ad altro tipo di nullità, Sez. U, Sentenza del 26.9.2006, n. 39298, Rv. 234835).

Nel caso di specie la mancata autorizzazione all’estrazione di copia degli atti afferenti al procedimento penale ed alla applicata misura cautelare nei confronti del minore era stata eccepita tempestivamente dai difensori dell’indagato in sede di interrogatorio di garanzia ed il GIP aveva disposto il rinvio dell’interrogatorio stesso al giorno successivo autorizzando, contestualmente i difensori ad acquisire copia degli atti.

Il GIP aveva quindi proceduto ad un nuovo interrogatorio alla presenza del difensore dopo che questi, espressamente autorizzato, aveva ricevuto copia degli atti, con ciò esercitando la facoltà difensiva precedentemente pretermessa.

Correttamente, pertanto, i giudici dell’appello hanno ritenuto che essendo stata esercitata la facoltà difensiva richiesta e non essendovi stata una sostanziale lesione del diritto di difesa, la nullità relativa all’interrogatorio del 9 dicembre 2010 doveva essere considerata sanata.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; al rigetto non consegue condanna alle spese del procedimento trattandosi di imputato minore di età.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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