Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 12-10-2011, n. 36787 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 21 dicembre 2009 il GIP del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta proposta da V.F. volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 c.p.p. in quanto la tipologia delle condotte, consistite in plurime violazioni al regime di restrizione degli arresti domiciliari e ricettazione, non consente la riconduzione ad una unica determinazione ovvero ad un unico programma criminoso, nei termini richiesti dalle disposizioni in materia.

2.- Propone ricorso per Cassazione l’avvocato Giuseppe Caputo, difensore di V.F. deducendo a motivo:

a) Erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 81 c.p., comma 2.

Si duole il ricorrente che l’ordinanza impugnata si sia limitata ad una mera formula di stile per liquidare la richiesta di continuazione che era domandata perchè il vincolo fosse riconosciuto non solo tra i reati di evasione e quelli contro il patrimonio, ma per ricomprendere anche solo tutte le violazioni dell’art. 385 c.p..

Dunque per quel che riguarda i reati di evasione, in particolare quello commesso il (OMISSIS), l’ordinanza è sicuramente illegittima perchè non tiene conto che con precedente sentenza, compresa nel cumulo in esame da parte del giudice dell’esecuzione, che riconosceva la medesimezza del disegno criminoso tra due fatti di evasione commessi il (OMISSIS). b) Erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 671 c.p.p., comma 1 ultima allinea. Lamenta il difensore che il giudice dell’esecuzione non abbia valutato la evidenziata situazione di tossicodipendenza del V., accanito fumatore di hashish, circostanza che, invece, avrebbe dovuto essere attentamente ponderata in virtù del disposto dell’art. 671 c.p.p., comma 1, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies, quale risultante anche dalla costante giurisprudenza di legittimità. 3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte dott. Giuseppe Volpe, con atto depositato il 18 novembre 2010, ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo esame.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è fondato per i motivi di seguito illustrati.

2.- Osserva il Collegio che, sulla base della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo, almeno a grandi linee, nella loro specificità, situazione che va tenuta distinta dalla mera inclinazione, da parte del reo medesimo, a reiterare nel tempo reati della stessa specie, anche quando tale propensione alla reiterazione sia dovuta ad una scelta di vita deviante. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso devono essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le circostanze di tempo e di luogo.

Qualora ricorra anche solo taluno di detti indici il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni con valutazione che va eseguita, in esecutivis, sulla base del raffronto del contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere "in continuazione" (Cass. Sez. 1, 16.1.2009, n.3747, RV 242537).

3.- Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la "cognizione" del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. (Cass. Sez. 1, sentenza 16.1.2009, n. 3747).

La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, 7.5. 1992, n. 01060, rv. 189980; Cass., Sez. 1, 7.7.1994, n. 02229, ric. Caterino, rv. 198420; Cass., Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 05518, ric. Montagna, rv. 200212).

Quando, poi, sia allegato lo stato di tossicodipendenza dell’istante, dato il tenore della novella introdotta nell’art. 671 c.p.p., comma 1 per effetto della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 vicies, anche tale condizione deve entrare a far parte del percorso di raffronto sopra detto al fine di valutare, sulla base degli elementi concreti ricavabili dal contenuto delle decisioni esaminate, se tale ulteriore elemento possa contribuire o meno ad individuare la esistenza di un programma delineato ab inizio – sia pure a grandi linee – nella mente del soggetto (Cass. Sez. 1, 12.5.2006, n. 35797; Cass. Sez. 1, 7.11.2006, n. 39704; Cass. Sez. 1, 14.2.2007 n 7190; Cass. Sez. 2, 6.11.2007, n. 41214; Cass. Sez. 4, 8.7.2008 n. 33011; Cass. Sez. 1, 29.5.2009, n. 30310).

4.- Nel caso di specie dal telegrafico contenuto della ordinanza gravata, che si limita ad affermare apoditticamente la non ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della invocata disciplina della continuazione, non è dato evincere se il contenuto decisorio delle sentenze di condanna sia stato effettivamente valutato e raffrontato, per cui la motivazione del provvedimento è solo apparente e, in quanto tale, non conforme alla legge.

Inoltre, l’omessa considerazione dello specifico elemento costituito dalla dedotta condizione di tossicodipendenza, anche solo per escludere che esso sia sussistente, ovvero che costituisca un quid pluris, rispetto alla sommatoria degli altri dati da analizzare, idoneo a configurare quella unitarietà di intenti preesistente alla commissione dei diversi reati, costituisce specifica violazione, tale da determinare l’annullamento dell’ordinanza gravata.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Roma.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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