Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-03-2012, n. 4608 Distanze legali tra costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 15.2.2006 R.A. proponeva appello alla sentenza del 1.8.2005 del Tribunale di Catania, con la quale, su ricorso di V.G. che lamentava la messa in opera di una tettoia veranda sul terrazzo a livello esclusivo, in violazione del diritto di veduta pacificamente esercitato dal ballatoio e da una finestra, era stata accordata la tutela possessoria solo riguardo alla veduta esercitata dal ballatoio, con condanna ad arretrare la tettoia veranda sino alla distanza di tre metri dai piano di calpestio del detto ballatoio sia frontalmente che lateralmente.

La V. proponeva appello incidentale e la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1087/2009, in parziale riforma, condannava R. a demolire esclusivamente la tettoia per quella parte che fuoriesce rispetto alla proiezione del soprastante ballatoio e fino alla distanza di metri tre dal margine esterno del detto ballatoio con compensazione di metà di spese, osservando, per quanto ancora interessa, che trattavasi di costruzione che non poteva debordare la sagoma del superiore balcone e costituiva, come da foto in atti, ostacolo all’esercizio della veduta nè poteva condividersi la tesi che servisse a proteggere dalla caduta di oggetti dall’alto mentre l’appello incidentale circa l’esclusione parziale della veduta non trovava conferma nella situazione dei luoghi posto che l’apertura in discorso, a motivo della sua collocazione ad un’altezza rilevante dal piano di calpestio non consentiva, senza l’ausilio di strumenti artificiali, normale prospectio mentre la veduta in appiombo dal ballatoio non appariva esercitabile per la parte di veranda chiusa.

Ricorre V. con tre motivi, non svolge difese controparte.

Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e deduce che R.A., costituendosi nel giudizio di appello, aveva chiesto darsi atto che dal proprio balcone poteva esercitarsi solo la veduta frontale e non quella laterale.

La Corte di appello, pur avendo essa attuale ricorrente eccepito la novità dell’eccezione, ha accolto il motivo di doglianza, violando in tal modo l’art. 345 c.p.c..

Il motivo, a prescindere dalla sua astratta fondatezza o meno, viene ad essere assorbito da quanto si dirà in sede di esame del secondo motivo.

Con tale motivo la ricorrente deduce che ha errato la Corte di appello nel ritenere che la distanza di tre metri, di cui all’art. 907 c.c., u.c., vada rispettata solo per la parte della nuova costruzione perpendicolare alla veduta.

La doglianza è fondata.

Occorre in proposito partire dalla considerazione che l’art. 905 c.c., comma 1, nel disciplinare la distanza dalle vedute chiarisce espressamente che tale distanza va rispettata con riferimento al "fondo" e non alla parte del fondo prospiciente la veduta.

Da un punto di vista logico la stessa conclusione si impone con riferimento all’art. 907 c.c., u.c., nel quale si parla di distanza della "costruzione" in genere dalla veduta e non della parte della costruzione perpendicolare alla veduta.

Una conferma indiretta della esattezza di tale interpretazione viene dalla sentenza 7 luglio 2011 n. 14953 delle Sezioni unite di questa Corte, la quale, con riferimento al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 che prevede una distanza di 10 metri delle costruzioni dalle "pareti finestrate", ha affermato che tale disposizione esige in maniera assoluta il rispetto della distanza in questione, essendo destinata a disciplinare le distanze tra le costruzioni e non tra queste e le vedute, in modo che sia assicurato un sufficiente spazio libero che risulterebbe inadeguato se comprendesse soltanto quello direttamente antistante alle finestre in direzione ortogonale, con esclusione di quello laterale.

Il terzo motivo, con il quale la ricorrente si duole della compensazione delle spese, viene ad essere assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, anche per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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