Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-03-2012, n. 4607 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.E. proponeva ricorso, davanti al GdP di Biella, avverso un verbale di accertamento di infrazione della Polizia Municipale di Gaglianico per violazione dell’art. 41 C.d.S., comma 11 (superamento del limite di arresto all’accensione della luce semaforica rossa) e art. 146 C.d.S., commi 3 (sanzioni per la prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione semaforica di divieto) e 3 bis (reiterazione della violazione nel biennio).

Il GdP annullava il verbale di accertamento per vizi della notifica del verbale e il Comune di Gaglianico proponeva appello che, nella resistenza di parte appellata, era accolto dal Tribunale di Biella che, con sentenza del 8/2/2010, dichiarava improponibile il ricorso proposto da P.E. avverso il verbale per mancanza di legittimazione attiva dell’opponente in quanto il verbale di contestazione non era stato elevato nei suoi confronti e pertanto il ricorrente era privo di interesse ad impugnare il suddetto verbale.

P.E. propone ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo.

Il Comune di Gaglianico è rimasto intimato.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 artt. 126 bis e 204 bis C.d.S. e art. 100 c.p.c. Nella censura, in sintesi, si afferma che erroneamente il giudice a quo avrebbe ritenuto l’opponente carente di interesse ad impugnare il verbale di contestazione non considerando che dal verbale poteva derivare la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente a prescindere dalla circostanza che non gli fosse stato notificato il verbale in quanto la predetta sanzione amministrativa gli era applicabile indipendentemente dalla circostanza che egli fosse destinatario di un verbale di contestazione, perchè a seguito della notifica del verbale al proprietario e a seguito dell’autodenuncia di essere stato alla guida del veicolo al momento dei fatti contestati avrebbe dovuto subire la decurtazione dei punti senza ulteriori notifiche e il regresso del proprietario per la sanzione pagata.

2. Il motivo deve essere accolto per le ragioni che seguono.

La giurisprudenza di questa Corte ha sempre negato la legittimazione attiva a proporre ricorso avverso la contestazione di violazione al codice della strada a persona diversa da quella alla quale è stato notificato il verbale. Nell’adottare tale linea costante di orientamento la Cassazione ha affermato che, essendo la notifica del verbale l’atto preordinato alla formazione del titolo esecutivo, il soggetto al quale non sia stato notificato tale verbale non avrebbe alcun interesse processuale alla proposizione del ricorso, in quanto nei suoi confronti non potrebbe mai prodursi un titolo idoneo alla riscossione coattiva della sanzione pecuniaria (v. ex multis Cass. 19/9/2005 n. 18474).

Tale giurisprudenza, tuttavia, giudicava su ricorsi nei quali non era in discussione la decurtazione dei punti della patente. Nei casi di contestazione non immediata la decurtazione dei punti della patente (prevista dall’art. 126 bis C.d.S. aggiunto dal D.Lgs. n. 9 del 2002 e modificato dal D.L. n. 151 del 2003) può colpire persona diversa (il conducente) del soggetto (il proprietario) al quale viene notificato il verbale. Inoltre, mentre per la pena pecuniaria può esservi solidarietà fra conducente e proprietario, per la decurtazione dei punti sussiste una responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato. Non è pertinente il richiamo, da parte del ricorrente, a Cass. 29/7/2008 n. 20544 che non afferma, come sostenuto dal ricorrente, che il conducente può proporre opposizione anche nell’ipotesi in cui il verbale non gli sia stato notificato (nel caso affrontato con la citata sentenza non solo era stato notificato il verbale, ma il conducente aveva pagato la sanzione in misura ridotta).

Tuttavia, appare decisivo rilevare che il trasgressore ha dichiarato (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) di essere stato alla guida del veicolo nelle circostanze di tempo e luogo riportate nel verbale di contestazione e pertanto non gli sarebbe stato notificato alcun ulteriore verbale di contestazione, ma semplicemente, scaduti i termini per proporre ricorso, gli sarebbe stata comunicata la decurtazione dei punti; in sostanza, il procedimento di contestazione veniva concluso con l’autodenuncia nelle forme previste. Tale conseguenza deriva:

sia da norme interne della P.A. richiamate dal ricorrente ed in particolare dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004 secondo la quale:"qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all’ufficio procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui all’allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38 la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale";

sia dalla considerazione che la previsione della suddetta autocertificazione in merito alla paternità della condotta contestata ha proprio lo scopo di individuare il destinatario della sanzione amministrativa della decurtazione dei punti così che, in ordine a tale conseguenza, l’unico interessato a contestare, nei termini di legge, il verbale è, appunto, il conducente. Pertanto, il principio affermato nella sentenza impugnata, per il quale il contravventore al quale non sia stata contestata la violazione non ha interesse ad impugnare il verbale di accertamento elevato nei confronti di altri, non può essere condiviso nella sua assolutezza perchè la sua applicazione non può essere estesa al caso in cui un soggetto con dichiarazione con sottoscrizione autenticata o nelle forme della dichiarazione sostituiva di atto notorio, dichiari di avere preso visione del verbale e di essere l’effettivo responsabile della condotta contestata come violazione. In tale ipotesi, tenuto conto che al soggetto dichiarante la conseguente sanzione verrà applicata senza ulteriori notifiche (salvo la comunicazione dell’avvenuta applicazione della sanzione), deve essere affermato il principio per il quale il soggetto che con dichiarazione con sottoscrizione autenticata o nelle forme della dichiarazione sostituiva di atto notorio, dichiari di avere preso visione del verbale di contestazione e di essere l’effettivo responsabile della condotta contestata come violazione alla quale consegua la decurtazione dei punti dalla patente ha interesse ad impugnare il verbale di contestazione.

Questa soluzione non si discosta dal principio per il quale la legittimazione a ricorrere trae fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto (Cass. civ. 19 settembre 2 005, n. 18474); infatti nel caso concreto l’odierno ricorrente, come detto, su richiesta della pubblica amministrazione aveva sottoscritto un documento nel quale riconosceva di trovarsi alla guida del veicolo con il quale era stata commessa l’infrazione e comunicava gli estremi della propria patente ai fini del provvedimento sanzionatorio costituito dalla decurtazione dei punti dalla patente; pertanto il procedimento per l’applicazione della suddetta sanzione poteva ritenersi già avviato nei suoi confronti e sicuramente l’opponente aveva interesse ad opporsi al verbale, costituente atto prodromico rispetto al successivo provvedimento di decurtazione dei punti; infatti, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S.l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e la patente subisce decurtazioni a seguito della comunicazione alla suddetta anagrafe.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Biella che, uniformandosi al principio di diritto sopra indicato, provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice del Tribunale di Biella.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *