Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-03-2012, n. 4600 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 dicembre 2001 il Tribunale di Milano – adito da D.L. nei confronti di C. L.F. – respinse sia le domande dell’attore, dirette ad ottenere il trasferimento di un fondo agricolo in (OMISSIS) promessogli in vendita dalla convenuta, oltre al risarcimento dei danni per il ritardo, sia la riconvenzionale di rescissione per lesione del contratto preliminare intercorso il 23 marzo 1991 tra le parti.

Impugnata in via principale da D.L. e in via da C. L.F., la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 28 ottobre 2005 ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c., alla condizione del pagamento della somma di 438.988,36 Euro dovuta quale residuo del prezzo.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. L.F., in base a un motivo, poi illustrato anche con memoria. D.L. si è costituito con controricorso e ha presentato a sua volta una memoria.

Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso C. L.F. si duole dell’accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. nei suoi confronti da D.L., sostenendo che costui non aveva formulato una idonea offerta di eseguire la propria prestazione, in quanto soltanto in corso di causa, senza attivarsi nei modi prescritti dall’art. 1208 c.c., aveva provveduto a depositare presso una banca, a disposizione del promittente acquirente, la somma di L. 350.000.000 che secondo il contratto preliminare doveva essere versata come seconda rata del prezzo al momento della consegna del bene, nè in realtà, contrariamente a quanto affermato in sede di precisazione delle conclusioni, aveva depositato in cancelleria il residuo ancora dovuto di L. 850.000.000 (comprensive dell’importo della rata suddetta).

La censura va disattesa.

La giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che:

– in tema di contratto preliminare, allorchè in base all’accordo contenuto nel contratto preliminare le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo (o del residuo prezzo) contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, ai fini dell’esecuzione dell’obbligo di concludere il contratto, a norma dell’art. 2932 c.c., è sufficiente la semplice offerta della prestazione – che può essere validamente fatta in tutto il corso del giudizio – in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di adempiere, affinchè la sentenza costitutiva possa essere senz’altro emessa, ponendo il pagamento del prezzo soltanto come condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo derivante dalla pronuncia (Cass. 29 luglio 2004 n. 14378);

– in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all’art. 2932 c.c., comma 2, – che subordina l’accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell’offerta della controprestazione – non richiede che l’offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c., potendo essere sufficiente un’offerta nelle forme d’uso, ai sensi dell’art. 1214 c.c. e, in definitiva, un’offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l’offerta della prestazione formulata con l’atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore (Cass. 23 dicembre 2010 n. 26011).

Il giudice a quo non è pertanto incorso nella violazione e/o falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 2932 c.c., comma 2 e dell’art. 1208 c.c., denunciate dalla ricorrente, per aver ritenuto adeguata l’offerta di D.L., anche se effettuata nel corso del giudizio e non in forma reale.

D’altra parte, l’apprezzamento – compiuto dalla Corte d’appello con esito positivo – circa la congruità e la serietà dell’intenzione manifestata dal promittente acquirente, di pagare il prezzo del bene, è valutazione prettamente di merito, insindacabile in questa sede perchè esente dai vizi di difetto di motivazione, motivazione erronea, perplessa e contraddittoria denunciati dalla ricorrente:

nella sentenza impugnata sono state esposte in maniera esauriente e logicamente coerente le ragioni per le quali il deposito presso una banca della somma corrispondente alla seconda rata del prezzo, con il mandato a versarla a C. L.F. al momento della stipulazione dell’atto notarile di vendita o su ordine del giudice, costituiva una offerta adeguata della prestazione dovuta alla promittente alienante, alla cui esecuzione peraltro è stata condizionato il trasferimento dell’immobile oggetto del contratto preliminare.

Inconferenti risultano inoltre le critiche ulteriormente rivolte dalla ricorrente alla sentenza impugnata, per avere la Corte d’appello rilevato che in realtà neppure la somma di L. 350.000.000 era ancora dovuta, trattandosi di rata da pagare al momento della consegna del bene libero dall’occupante, consegna che tuttavia non era avvenuta, nonchè per aver mancato di considerare che il deposito in cancelleria del residuo non era stato effettuato.

La prima doglianza attiene a un’argomentazione esposta dal giudice di secondo grado soltanto ad abundantiam e ininfluente ai fini della decisione, ma peraltro ineccepibile, essendo incontroverso che il terreno non era stato liberato nel termine concordato per il versamento dell’importo suddetto. Nè rileva la circostanza – sulla quale la ricorrente insiste – che D.L. non avesse agito per ottenere appunto la consegna del bene: consegna che comunque è oggetto di obbligazione direttamente derivante, per il disposto dell’art. 1476 c.c., dalla sentenza che tiene luogo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di un contratto di vendita non concluso.

Il deposito in cancelleria del prezzo residuo, anche se preannunciato in sede di precisazione delle conclusioni da D.L., è stato poi implicitamente ritenuto superfluo, stante il giudizio di seria ed effettiva espresso dalla Corte d’appello circa l’offerta che già nel corso del giudizio era stata da lui effettuata.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 6.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 6.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

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