Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 12-10-2011, n. 36819 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 2 marzo 2010, la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello dell’imputato nei confronti della sentenza del Tribunale di Macerata del 22 luglio 2009, con cui lo stesso era stato condannato per reati contravvenzionali, e ha disposto l’esecuzione di detta sentenza.

2. – Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando di non avere avuto – in quanto contumace – avviso del deposito della sentenza di primo grado e rilevando, sul punto, la violazione dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Nel caso di specie, dalla sentenza censurata risulta che l’imputato era contumace, non aveva eletto domicilio, ed era assistito da difensore di fiducia. Nonostante ciò, l’avviso di deposito della sentenza di primo grado non è stato notificato ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore.

Trova, dunque, applicazione l’orientamento di questa Corte secondo cui la disposizione di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, (introdotta dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2, comma 1, convertito, con modifiche, dalla L. 22 aprile 2005, n. 60) si applica a tutti i casi di notificazione disciplinati dall’art. 157 c.p.p., ivi compreso quello in cui la prima notifica sia stata regolarmente eseguita nell’abitazione dell’imputato (Sez. 4, 11 ottobre 2005 n. 41649).

4. – Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Perugia, perchè faccia applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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