Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-03-2012, n. 4595 Testamento olografo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gi. e Ci.Vi. impugnavano per falsità, innanzi al Tribunale di Palermo, il testamento olografo del germano, S., da cui risultava istituita quale unica erede S. C.M..

Quest’ultima resisteva alla domanda, che il Tribunale accoglieva ritenendo apocrifa, in base agli accertamenti tecnici svolti, la scheda testamentaria.

L’impugnazione proposta da S.C.M. era respinta, con sentenza pubblicata il 9.5.2006, dalla Corte d’appello di Palermo, che condivideva l’opinione espressa dal Tribunale, rilevando che tanto la consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado, quanto la perizia effettuata nel procedimento penale a carico della S. per il delitto di circonvenzione di incapaci, che aveva dato seguito ad un processo definito con l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., erano concordi nel ritenere che il movimento grafico era incerto e seguiva un modello predisposto. In particolare, la sottoscrizione era stata tratta ricalcando una firma apposta dal de cuius su di una planimetria allegata ad un atto di divisione. Inoltre, la Corte territoriale esaminava criticamente le opposte conclusioni cui era pervenuta una perizia di parte prodotta dall’appellante e motivava, infine, il diniego di nuovi accertamenti tecnici, osservando, altresì, che un’altra perizia di parte S., attribuita al dr. So., non si rinveniva agli atti e neppure risultava indicata nell’indice del fascicolo dell’appellante.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre S.C.M., formulando un solo motivo di annullamento.

Resiste con controricorso C.C., quale erede di Ci.Gi..

Ci.Vi. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce al riguardo che la Corte d’appello ha aderito in maniera acritica, immotivata e contraddittoria alle conclusioni della consulenza tecnica grafologica, senza tener conto di altri elementi di giudizio, quali l’esiguità dello scritto di comparazione (costituito da una sola firma) e il fatto che il de cuius era persona semianalfabeta, anziana e affetta da emiparesi, che rendevano più che dubbia l’attendibilità del giudizio tecnico formulato dal c.t.u.

Inoltre, la Corte territoriale non ha preso in considerazione la consulenza del prof. So., allegata a quella del dr. Pa., e che "per un’evidente svista non è stata rinvenuta dal Collegio" (così, a pag. 4 del ricorso), nonostante la stessa relazione del c.t.u. vi faccia riferimento.

Lamenta, inoltre, che la Corte d’appello ha disatteso con motivazione sommaria e mal interpretato la convincente e decisiva consulenza di parte del dr. Pa., e ha fondato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della c.t.u., a sua volta basata su di un teorema indimostrato, e che la ricorrente contesta nelle sue proposizioni.

Infine, deduce che secondo Cass. n. 9631/04 la limitata consistenza probatoria della consulenza grafia esige che l’autenticità della sottoscrizione dell’atto sia valutata anche nel coordinato quadro della coerenza logica con il contingente contesto nel quale l’atto si inserisce.

Infine, chiede che "ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c." (rectius, 366- bis c.p.c.), questa Corte: "valuti se la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata, nel decidere sulla falsità o meno del testamento olografo di Ci.Sa., abbia correttamente applicato le disposizioni di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 degli artt. 115 e 116 c.p.c., sia sorretta da congrua motivazione sui punti decisivi della controversia, ed abbia tenuto nel debito conto di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame dall’odierna ricorrente"; nonchè, "statuisca, nell’ipotesi di valutazione dell’autenticità o meno di un testamento olografo, specie se redatto da persona anziana, semianalfabeta e parzialmente inabile, come nella fattispecie sottoposta al giudizio della S.C.: se debba prendersi in considerazione solo la sottoscrizione della scheda testamentaria ovvero l’intero contenuto del testamento; se debbano essere attentamente e congruamente valutate le consulenze tecniche di parte;

se in caso di discordanza tra le risultanze peritali della C.T.U. e di (sic) quelle delle consulenze tecniche di parte debba disporsi altra consulenza grafologica possibilmente collegiale". 2. – Il motivo è inammissibile quanto alla dedotta violazione di legge e infondato in ordine alla censura veicolata ex art. 360 c.p.c., n. 5. 2.1. – Ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 in vigore dal 2.3.2006 al 4.7.2009 ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, i motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4) devono concludersi, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere, sempre a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il quesito di diritto che deve assistere il motivo non può tradursi in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata (cfr. Cass. n. 19892/07), nè tanto meno può consistere in un mero interpello circa la giustezza della sentenza oggetto di ricorso, in rapporto alla fattispecie concreta posta all’esame del giudice di merito, atteso che la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice di legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola lettura del quesito – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris (cfr.

Cass. S.U. n. 2658/08).

Quanto, invece, alla chiara individuazione del fatto controverso e decisivo oggetto della denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 questa Corte richiede che il quesito sia reso attraverso un necessario momento di sintesi dei rilievi da cui poter cogliere la fondatezza della censura (S.U. nn. 16528/08 e 20603/07).

2.1.1. – Nel caso in esame, a tacere dell’unicità del quesito, a fronte, invece, del carattere multiplo della censura formulata ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente non solo non opera il benchè minimo cenno ad una data questione interpretativa delle norme di cui denuncia la violazione, ma – a rimuovere ogni dubbio circa l’intento perseguito – sollecita una generica pronuncia, in termini di corretta o errata applicazione degli articoli di legge menzionati, con riferimento alla questione specifica e di puro fatto inerente alla falsità o meno del testamento olografo di Ci.Sa..

Nessun dubbio, pertanto, che il suddetto quesito non possieda neppure l’apparenza di quanto deve intendersi prescritto dall’art. 366-bis c.p.c. a pena d’inammissibilità del motivo.

2.2. – Data l’autografia del testamento quale unico fatto controverso e decisivo ritraibile dalla sintesi operata dal ricorrente, in relazione al binomio normativo dell’art. 366-bis c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5, la relativa doglianza d’insufficienza motivazionale è infondata.

2.2.1. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. nn. 282/09, 8355/07, 12080/00 e 522/81).

2.2.1.1. – Nello specifico, la sentenza impugnata ha in maniera argomentata esaminato sia la relazione del c.t.u., sia la perizia di parte S., a firma del dr. Pa., pervenendo alla conclusione che, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultimo, secondo cui i tremolii e le incertezze del testamento sarebbero indice di autenticità, il falso per ricalco, accertato dal c.t.u., "non può essere eseguito imponendo alla scrittura un andamento veloce, ma, bensì, lento e attento alle caratteristiche dell’originale, con delle soste per la verifica della conformità dell’elaborato all’originale, durante le quali non può affatto escludersi l’eventualità, per i motivi più diversi, di uno spostamento del foglio su cui si esegue il ricalco o sul quale è riportato lo scritto originale, con la conseguenza di variazioni, più o meno evidenti, del tracciato della scrittura, e, quindi, della non completa o "solo parziale" sovrapponibilità degli scritti".

Tale motivazione giustifica in maniera congrua la prevalenza assegnata alle conclusioni del c.t.u. rispetto a quelle della relazione tecnica di parte; contiene una sufficiente valutazione anche dell’ipotesi opposta prospettata nella memoria tecnica di parte; e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 3. – In conclusione il ricorso va respinto.

4. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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