Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-03-2012, n. 4593

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Nell’ambito di una causa civile proposta contro l’Asl (OMISSIS) di Treviso, M.A., in proprio e quale genitrice esercente la potestà nei confronti della figlia minore, P.V., proponeva opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 innanzi al Presidente del Tribunale di Treviso, avverso il decreto con il quale il giudice titolare della causa aveva liquidato in Euro 1.500,00, oltre accessori, il compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio, prof. R.M., nominato per gli accertamenti medici del caso.

Con ordinanza del 24.2.2006 il Presidente del Tribunale rigettava l’opposizione. Ritenuto applicabile – non essendo stato indicato da parte del giudice il criterio di liquidazione prescelto – il sistema di remunerazione a tempo, secondo le vacazioni, non potendosi applicare il D.M. 30 maggio 2002, art. 20 e segg. riferiti a casi tipicamente individuati non riconducibili all’accertamento tecnico richiesto al consulente, il Presidente del Tribunale riteneva che la somma liquidata rientrasse nei limiti prescritti ed apparisse congrua in relazione alla qualità e alla quantità della prestazione svolta.

Per la cassazione di tale provvedimento ricorre M.A., formulando due motivi d’annullamento.

Nessuna delle parti intimate – Asl n. (OMISSIS) Treviso e M. R. – ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1, 20, 21 e 29 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 e della L. n. 319 del 1980, art. 4.

Sostiene parte ricorrente che l’attività medico-legale è dettagliatamente disciplinata dalle suindicate norme del D.M. cit., sicchè il criterio residuale della liquidazione del compenso in base alle vacazioni non può trovare ingresso in materia.

Formula, pertanto, il seguente quesito; "Con riferimento ai compensi spettanti al c.t.u. medico-legale nei processi civili, dica la Corte se sono applicabili gli artt.20, 21 e 29 della tabella del D.M. 3 maggio 2002 e inapplicabile l’onorario a vacazione previsto dalla L. n. 319 del 1980, art. 4". 1.1. – Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

Ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.p., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. n. 15808/08).

1.1.1. – Nello specifico, la mancata trascrizione dei quesiti sottoposti dal giudice di merito al c.t.u. osta alla comprensione della natura dell’incarico, della sua estensione e della sua corrispondenza allo schema legale della consulenza tecnica medico- legale cui si riferisce la norma (per l’esattezza il D.M. 30 maggio 2002, art. 21) di cui parte ricorrente denuncia la violazione. E ciò non consente di valutare l’esattezza o meno della decisione oggetto del ricorso.

2. – Il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 132 c.p.c. e/o dell’art. 134 c.p.c., e comunque l’omessa o insufficiente motivazione, essendo una mera petizione di principio l’assunto per cui non troverebbero applicazione nella fattispecie i citati articoli della tabella.

Parte ricorrente formula, all’esito, il seguente quesito: "dica la Corte se il provvedimento decisionale D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 debba essere motivato ex art. 132 c.p.c. o ex art. 134 c.p.c.". 2.1. – Anche tale motivo è inammissibile.

Il quesito che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie), deve corredare i singoli motivi del ricorso per cassazione, non può consistere in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub indice (cfr.

Cass. S.U. n. 25836/08), nè può risolversi in un’affermazione ovvia e priva della dignità di principio di diritto idoneo ad assurgere a massima giuridica (cfr. Cass. n. 7197/09), che si riduca a mera riproduzione, in forma apparentemente problematica, di una norma di significato non controverso.

2.1.1. – Nello specifico, l’interrogativo circa l’applicazione dell’art. 132 o 134 c.p.c. al provvedimento reso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, che testualmente ha natura di ordinanza (visto il richiamo che il comma 2 di detta norma opera al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato), non richiede alcun dispendio di funzione nomofilattica, ma da luogo a una risposta scontata e inconcludente, che non vale a risolvere nè in un senso, nè nell’altro la doglianza, atteso che la natura succinta e sintetica della motivazione dell’ordinanza non predica di per sè l’esistenza del vizio denunciato.

2.2. – Miglior sorte non ha la censura veicolata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 affatto carente del necessario momento di sintesi volto a individuare il fatto controverso e decisivo che non sarebbe stato adeguatamente esaminato dal giudice di merito.

3. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

4. – Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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