Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 12-10-2011, n. 36816 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 2 marzo 2010, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina – sezione distaccata di Terracina del 9 gennaio 2009, con la quale, per quanto qui rileva, l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 483 c.p., per avere attestato falsamente, in una domanda di definizione di illeciti edilizi presentata al Comune di Terracina, che le opere ivi descritte erano state ultimate entro il 31 marzo 2003. 2. – Avverso tale provvedimento, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) l’erronea applicazione dell’art. 483 c.p., sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe ritenuto atto pubblico la domanda di condono presentata dal privato; 2) la carenza della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la successiva rettifica presentata al Comune dal richiedente.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. – Quanto al primo motivo, trova, infatti applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la falsa attestazione di un fatto in una domanda di condono edilizio configura il reato di cui all’art. 483 c.p. (ex multis: Sez. 5, 22 novembre 2009, n. 2978/2010; Sez. 5, 19 dicembre 2005, n. 5122/2006; Sez. 3, 24 gennaio 2003, n. 9527; Sez. 5, 22 febbraio 2000, n. 3762).

3.2. – Del pari infondato è il secondo motivo di doglianza, con cui si lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la successiva rettifica presentata al Comune dal richiedente.

Deve rilevarsi, infatti, che il reato si è consumato con la presentazione della domanda di condono contenente la falsa attestazione, senza che possa essere attribuita rilevanza, quale causa estintiva del reato o quale elemento sintomatico della mancanza di dolo, a un fatto successivo alla commissione del reato.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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