Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2011) 12-10-2011, n. 36772

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. In data 9.4.2010 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa il 24.3.2004 dal Tribunale della stessa città, in composizione monocratica, con la quale condannava C. G., con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 900 di multa, con la sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14, per avere portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65, marca Franchi, con relativo munizionamento, essendo titolare di autorizzazione scaduta di validità e non rinnovata, in Riccalumera il 21.10.2001. 2. Da entrambe le sentenze di merito si rileva che l’imputato, a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri il 21.10.2001, veniva fermato a bordo della propria autovettura e trovato in possesso della pistola con caricatore e sette cartucce; veniva accertato che il predetto era titolare di autorizzazione per il porto dell’arma scaduta di validità in data 17.8.2001.

Affermava in specie la Corte territoriale che la circostanza che l’imputato usava l’arma per difesa personale e, quindi, in modo frequente non rendeva verosimile e logica l’asserita dimenticanza;

del tutto irrilevante ai fini di detta valutazione doveva ritenersi il fatto che negli anni precedenti l’imputato avesse regolarmente provveduto al rinnovo.

Evidenziava, inoltre, la Corte che il reato di porto di arma da fuoco completa di munizionamento non consentiva l’applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando:

a) con il primo motivo la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, tenuto conto che tutte le circostanze di fatto accertate dimostravano che l’imputato, titolare del porto d’armi da ben ventisette anni, avesse agito in assoluta buona fede;

b) con il secondo motivo la violazione di legge in relazione al mancato esame da parte della Corte del motivo di appello con il quale si chiedeva di qualificare il fatto ai sensi dell’art. 699 cod. pen.;

sul punto, infatti, la Corte non si era pronunciata;

c) con un terzo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione avuto riguardo alla mancata concessione dell’invocata attenuante del fatto di lieve entità.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile nei termini in cui è stato proposto.

1. Le doglianze di cui al primo motivo di ricorso si risolvono esclusivamente in censure di fatto, volte ad una non consentita diversa valutazione degli elementi di prova emersi nel processo.

Invero, con motivazione completa ed esente dai censurati vizi la Corte territoriale ha contraddetto tutte le argomentazioni difensive volte ad una diversa rappresentazione dei fatti. Premesso che l’autorizzazione al porto di arma non rinnovata equivale alla mancanza della stessa, i giudici di merito hanno ritenuto che la tesi difensiva della mancanza dell’elemento psicologico in quanto si era trattato di mera dimenticanza era in contrasto con le circostanze di fatto accertate; in particolare, tenuto conto che il ricorrente usava l’arma per difesa personale e, quindi, in modo frequente, non poteva ritenersi verosimile e logica l’asserita dimenticanza. La circostanza che negli anni precedenti il C. avesse regolarmente provveduto al rinnovo non consentiva affatto di escludere la coscienza e volontà della condotta di avere portato l’arma.

2. Manifestamente infondata, ad avviso del Collegio, deve ritenersi la doglianza relativa all’omessa valutazione della richiesta di qualificare il fatto ai sensi dell’art. 699 cod. pen.. Ed invero, la Corte di merito ha richiamato la decisione di primo grado in ordine alla valutazione della configurabilità del reato in contestazione, sussistendone i presupposti oggettivi, con conseguente implicita esclusione della configurabilità della richiamata contravvenzione.

In particolare, si evidenzia come risultava accertato che il ricorrente avesse portato la pistola in luogo pubblico posto che circolava per strada trasportando l’arma a bordo della sua autovettura.

3. Quanto alla mancata applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità, deve ribadirsi che in materia di reati concernenti le armi, l’attenuante di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, dovendo essere commisurata a tutti i parametri di un potere discrezionale, quale quello riconosciuto al giudice di merito al riguardo, può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle della qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (Sez. 1, n. 7927, 02/07/1997, Martino, rv. 208266).

Sul punto la Corte di appello ha ritenuto che il porto di arma da fuoco completa di munizionamento non consentisse, nella specie, l’applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità. Pertanto, le doglianze del ricorrente si sostanziano in censure di mero escluse dal sindacato di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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