Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2012, n. 4589 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2.12.2008 – 12.10.2009, rigettò il gravame proposto dall’ACI – Automobile Club d’Italia avverso la sentenza di prime cure che aveva riconosciuto il diritto all’assunzione quale dirigente di T.L., risultata fra gli idonei di graduatoria concorsuale, avendo l’Ente deciso di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, L’ACI ha proposto ricorso per cassazione; l’intimata T.L. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione.

Motivi della decisione

Rinuncia e accettazione risultano regolari; va quindi dichiarata l’estinzione del processo.

In difetto di diverso accordo fra le parti, il ricorrente rinunciante va condannato alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 50,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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