Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 12-10-2011, n. 6832

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 5 ottobre 2010 il Tribunale di Salerno – Sezione per il Riesame – pronunciandosi sulla istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Tivoli in data 7 luglio 2010 emesso nei confronti di S.G. A., indagata per il reato di lottizzazione abusiva ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 e art. 44, lett. c. commesso in territorio del (OMISSIS), confermava il detto provvedimento cautelare.

In particolare affermava il Tribunale la sussistenza del fumus commissi delicti desunta, per un verso, dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. che aveva accertato come sul terreno di proprietà della S. fosse avvenuto un frazionamento in lotti (cinque dei quali estesi mq. 10.200, di poco superiori al lotto minimo richiesto per insediamenti edilizi pari a mq. 10.000) in contrasto con le previsioni urbanistiche del P.R.G. che inibivano attività lottizzazione per le zone agricole in assenza delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria e secondarla solo in minima parte presenti.

Nessun rilievo veniva dato dal Tribunale alla circostanza che per i singoli insediamenti edilizi esistenti sul terreno fossero state rilasciate le relative concessioni, essendo del tutto indipendente l’attività edificatoria singola dal reato di lottizzazione abusiva.

Affermava, ancora, il Tribunale, la sussistenza del periculum in mora agevolmente desumibile dalla notevole maggiore incidenza sul carico urbanistico collegata alla eventuale ultimazione dell’attività lottizzatoria attraverso la realizzazione edilizia nei lotti liberi oltre che dalla prospettiva della confisca obbligatoria in esito all’accertamento del reato di lottizzazione abusiva.

Ricorre avverso la detta ordinanza l’indagata a mezzo del proprio difensore fiduciario che ha articolato sette distinti motivi.

Con il primo viene dedotto vizio di motivazione perchè erronea ed in ogni caso carente in ordine alla sussistenza del fumus per essersi il Tribunale basato sui risultati di una consulenza tecnica disposta dal P.M. che non aveva tenuto conto nella sua integralità delle prescrizioni previste dal P.R.G. del Comune: da qui una valutazione parziale e distorta della realtà non solo fattuale ma anche normativa che ha poi fuorviato la decisione.

Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30) per non avere il Tribunale tenuto conto della esistenza di concessioni edilizie rilasciate in conformità alle prescrizioni del P.R.G. anche in considerazione della suscettibilità dei terreni insistenti nelle zone "E" di interventi edificatori, seppur limitati. Veniva dedotto ulteriore vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto delle disposizioni emanate dalla Regione Lazio con Delib. 30 luglio 1999, n. 4468 in sede di approvazione del P.R.G. del Comune interessato che prevedeva la possibilità di interventi edificatori a bassa densità in presenza di aree caratterizzate da una diffusa edificazione.

Con il terzo motivo, integrativo del precedente, viene dedotta mancanza di motivazione in ordine alla disapplicazione delle disposizioni contenute nel P.R.G. del Comune di Rignano Flaminio.

Con il quarto motivo viene censurata la decisione del Tribunale in punto di omessa motivazione in merito all’elemento soggettivo del reato non preclusa dalla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti sul piano oggettivo e per questo doverosa.

Con il quinto e sesto motivo viene dedotta violazione di legge in merito alla errata valutazione dei presupposti inerenti alla sussistenza del periculum in mora soprattutto con riferimento alla ritenuta incidenza sul carico urbanistico conseguente alla utilizzazione degli immobili già realizzati nei singoli lotti ed alla ritenuta irrilevanza dell’esistenza di opere di urbanizzazione in quanto deliberate dal Comune dopo l’avvio del programma lottizzatorio.

Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente deduce nullità assoluta dell’ordinanza impugnata per omesso avviso della fissazione dell’udienza camerale in sede di riesame all’indagata, avviso indirizzato soltanto al difensore in spregio alle previsioni di cui all’art. 324 c.p.p..

Con motivi aggiunti ritualmente depositati, la ricorrente integrava le argomentazioni relative ai motivi 4 (afferente alla mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato ipotizzato in quanto precepibile ictu oculi e quindi suscettibile di specifico esame anche in riferimento alla esistenza di normative sia in sede locale – R.R. del Comune – che Regionale – delibera di approvazione del P.R.G. da parte della Regione Lazio – ed alla riconosciuta autonomia dei Comuni nel governo del proprio territorio che legittimavano la condotta dell’indagata); 5 e 6 (afferenti alla illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, in relazione alla mancanza di concretezza ed attualità del pericolo) e 7 (afferente alla omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale all’indagata, in relazione alla violazione dell’art. 324 c.p.p., comma 6 in coerenza con quanto ripetutamente affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità).

Il ricorso è fondato.

Invertendo l’ordine di esposizione dei motivi, ritiene la Corte di dover preliminarmente esaminare la censura di nullità dell’ordinanza per omesso avviso dell’udienza all’indagata personalmente, avviso recapitato al solo difensore.

Dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali conseguenti ad un diverso orientamento compendiato nella sentenza a S.U,. di questa Corte n. 22 del 20 novembre 1996 (con la quale era stato negativamente risolta la questione circa la necessità o meno di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di riesame all’imputato o indagato per una differenza – allora ritenuta sostanziale – tra il regime di cui all’art. 309 c.p.p,. ed il regime di cui all’art. 127 c.p.p.), altra decisione intervenuta con le S.U. n. 29 del 25 ottobre 2000, ha modificato quella impostazione pervenendo alla conclusione che ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 6 l’imputato, o l’indagato, ha diritto alla notifica dell’avviso della data fissata per l’udienza relativa al riesame di un decreto di sequestro anche quando la proposta richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore Cass. Sez. Un. 25.10.2000 n. 29, Scarlino, Rv. 216960).

Detto orientamento è rimasto immutato (vds. tra le tante, Cass. Sez. 3A 13.11.2003 n. 46180, Bini ed altri, E Rv. 226560; Cass. Sez3A 4.10.2002 n. 38751 Tennenini, Rv. 222688; Cass. Sez. 6A 9.7.2002, maciulli e altro, Rv. 222576).

A tali regole interpretative ritiene di uniformarsi questa Corte rilevando che nel caso di specie l’avviso dell’udienza non è stato notificato all’indagata, con la conseguenza che si è verificata la violazione della suddetta norma processuale prevista a pena di nullità: ciò, perchè l’avviso di fissazione dell’udienza camerale rappresenta il primo atto finalizzato alla instaurazione del contraddittorio, consentendo all’interessato di partecipare al giudizio: la sua omissione determina, con riguardo all’imputato o all’indagato, una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p. del procedimento nonchè dell’ordinanza conclusiva.

Alla stregua di tali considerazioni il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di Roma il quale procederà a nuovo giudizio nell’osservanza della regola processuale che si è enunciata, rimanendo così assorbita ogni ulteriore censura.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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