Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2012, n. 4588 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza depositata l’11.3.2004, confermò la pronuncia di prime cure che aveva condannato l’Enel spa (poi Enel Distribuzione spa) alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto dovuto all’ex dipendente C.V.G. ed al pagamento delle relative differenze come conseguenza dell’affermata computabilità del compenso per lavoro straordinario continuativo, da costui prestato nel periodo tra il 1980 e il 1982, nell’indennità di anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto.

Questa Corte, con sentenza n. 16538/2006, pronunciando sul ricorso proposto dalla parte datoriale, per quanto qui ancora specificamente rileva richiamò i principi, enunciati da precedenti pronunce di legittimità (segnatamente, ex multis, Cass. 14 ottobre 2004 n. 20278; Cass. 10 marzo 2005 n. 5234; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362), secondo cui l’affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non poteva fondarsi sull’accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l’orario normale, potendo essa trovare giustificazione solo allorchè il carattere costante e sistematico di queste ultime venisse individuato nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà; in particolare occorreva misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l’orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell’organizzazione del lavoro.

Ritenne quindi questa Corte che, alla luce di tali principi, doveva ritenersi incongrua, nella specie, l’affermazione del giudice di merito dell’esistenza della continuità dello straordinario, essendo essa fondata sulla mera asserzione che lo straordinario prestato era legato ad una stabile necessità dell’impresa di provvedere all’erogazione dell’energia elettrica senza interruzioni, sospensioni o disfunzioni, in mancanza di uno specifico accertamento idoneo a dimostrare il ripetersi delle prestazioni straordinarie con costanza e uniformità lungo un apprezzabile arco temporale. Il ricorso venne quindi accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata venne cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, perchè procedesse all’accertamento relativo alla continuità dello straordinario sulla base dei principi sopra enunciati. La Corte d’Appello di Lecce, quale giudice di rinvio, previa riunione del procedimento con altri connessi (siccome inerenti ad analoghe pretese svolte da altri lavoratori nei confronti della stessa parte datoriale), con sentenza del 26 – 30.10.2009 rigettò la domanda proposta dal C..

A sostegno del decisum la Corte territoriale, richiamati i principi indicati nella sentenza che aveva disposto il rinvio, nonchè quanto ritenuto da altre sentenze di legittimità, secondo cui il carattere continuativo delle prestazioni straordinarie non può essere affermato sulla sola base di una reiterazione di quelle prestazioni e sulla ritenuta irrilevanza degli intervalli di lavoro normale, occorrendo per contro dimostrare, con il supporto di elementi probatori significativi, che il ricorso allo straordinario era da porre in relazione con normali esigenze dell’azienda, programmate e ricorrenti nel tempo, evidenziò che il concetto di "continuità" della prestazione straordinaria andava coniugato con quello di "programmazione" della prestazione, inteso come volontà dell’azienda di inserire lo straordinario nell’ambito di un programma lavorativo ben definito e non collegato ad esigenze del tutto contingenti ed imprevedibili; per contro, nel caso di specie, il lavoratore si era limitato, nel ricorso introduttivo, a dichiarare la propria qualifica e l’avvenuto svolgimento dello straordinario in maniera continuativa, nella misura media mensile indicata, per inderogabili esigenze di servizio, nè l’espletata CTU aveva consentito di accertare in maniera sufficiente, secondo quanto voluto dalla sentenza di cassazione, la strumentalità e necessità dello straordinario svolto ai fini del normale funzionamento dell’azienda, poichè l’ausiliario, pur confermando una certa sistematicità del lavoro straordinario espletato (cosa che, peraltro, non era in discussione), non era stato in grado di accertarne "la sua abitualità nel quadro dell’organizzazione aziendale del lavoro", essendo necessario – a suo avviso – "analizzare le buste paga, negli anni, di un congruo campione di lavoratori dipendenti dell’azienda ENEL" che avessero fatto parte dello stesso reparto dei ricorrenti.

Avverso la suddetta sentenza del Giudice del rinvio, C.V. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Le intimate Enel spa ed Enel Distribuzione spa, in proprio e quale mandataria di Enel spa, non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto ( art. 40, 273 e 274 c.p.c.), dolendosi che il Giudice del rinvio abbia disposto la riunione con altri procedimenti, non sussistendo, a suo avviso, la connessione fra i vari giudizi e non essendosi in presenza di una "ipotesi qualificata" ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c..

1.1 Anche in disparte dal rilievo che, a mente dell’art. 274 c.p.c., è consentita la riunione dei procedimenti relativi a cause connesse e che fra le ipotesi di connessione rientra altresì il cumulo soggettivo -ricorrente nella specie – di cui all’art. 33 c.p.c., è assorbente rilevare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che i provvedimenti di riunione e separazione di cause costituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità, con la conseguenza che essi non sono sindacabili in sede di legittimità e non comportano, per gli effetti che ne discendono sullo svolgimento dei processi (riunione o separazione degli stessi), alcuna nullità (cfr, Cass., nn. 15706/2001; 9336/2004; 11187/2007). Il motivo all’esame va dunque disatteso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di plurime norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, deducendo che il Giudice del rinvio aveva erroneamente interpretato il principio di diritto rinveniente dalla sentenza di cassazione, individuabile nella necessità dell’accertamento relativo alla continuità dello straordinario; ciò che la Corte d’Appello di Lecce avrebbe ben potuto accertare sulla base della mera disamina delle buste paga in atti, dimostrative della ripetuta e costante effettuazione, per più anni, di ore mensili di straordinario, così da escludere che tale attività ulteriore fosse ricollegabile ad esigenze imprevedibili e fortuite; cosa che, peraltro, era stata accertata anche dal CTU, il quale aveva evidenziato l’evidente sistematicità dello straordinario effettuato, che ne precludeva la saltuarietà; in sostanza, quindi, la sentenza impugnata aveva violato il principio dettato dalla Corte di Cassazione, ritenendo che non fossero stati provati i requisiti, mai richiesti, della prestazione di lavoro ordinario e straordinario ed il collegamento tra questo e l’organizzazione aziendale.

2.1 Secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione vincola i giudice di rinvio, il quale è tenuto ad uniformarvisi indipendentemente dall’intervenuto mutamento di giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, non essendo tale ipotesi assimilabile a quella in cui la norma da applicare sia stata, nelle more, espunta dall’ordinamento con declaratoria di incostituzionalità oppure modificata o sostituita da ius superveniens (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7097/1993; 1374/1995;

1952/1995; 11009/1997) e tale vincolo vale anche per la stessa Corte di Cassazione che sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10037/2001; 8485/2003; 19307/2004).

Non giova quindi al ricorrente, di per sè, il richiamo a pronunce di questa Corte ove, in controversie analoghe, sarebbero stati applicati, secondo il suo assunto, principi meno rigorosi di quelli seguiti nella sentenza impugnata.

2.2 Un tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo quanto già diffusamente esposto nello storico di lite, nella presente controversia la sentenza di cassazione non si era limitata ad affermare l’esigenza del riscontro relativo alla continuità dello straordinario, come mostra di ritenere il ricorrente, ma aveva richiamato e fatti propri principi, vincolanti per le ragioni anzidette per il Giudice del rinvio ed anche in questa sede, che ponevano in particolare l’accento sulla necessità di verificare, quanto al lavoro straordinario prestato, (a sua abitualità nel quadro dell’organizzazione aziendale del lavoro; ed a tale principio il Giudice del rinvio si è in effetti attenuto, ritenendo che tale riferimento all’organizzazione aziendale concernesse la strumentalità e necessità dello straordinario svolto ai fini del normale funzionamento dell’azienda.

Non vi è stata quindi devianza dall’ambito dei parametri dettati dalla sentenza di cassazione (ma, al contrario, esatto apprezzamento della portata dei principi a cui era necessario conformarsi) e, al contempo, la motivazione adottata, sulla scorta dei richiamati accertamenti svolti dall’ausiliario e con il rilievo delle carenze di allegazione e prova degli elementi di giudizio rilevanti al fine, appare adeguata e coerente con l’accertamento fattuale demandato.

Anche il motivo all’esame non può quindi trovare accoglimento.

3. In definitiva il ricorso va rigettato.

Non è luogo a pronunciare sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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